È imminente la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 2019\2020 e del relativo contratto integrativo sulla mobilità (CCNI) valido per il prossimo triennio. Di seguito riportiamo le novità più importanti.
DATE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
- Personale docente: dal 11 marzo al 5 aprile
- Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio
- Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile
- Licei musicali: dal 12 marzo al 5 aprile.
Le domande vanno inviate tramite il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. I docenti che effettuano la mobilità professionale e territoriale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali devono inviare le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione mobilità del sito MIUR.
TITOLARITÀ SU SCUOLA
Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiranno la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
Pertanto, prima delle operazioni di mobilità tutti i docenti saranno già titolari su scuola e la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 si svolgerà per scuole.
PREFERENZE
Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a 15 preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale.
ALIQUOTE
Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
La restante quota, per l’anno scolastico 2019\2020 sarà utilizzata per il 40% per la mobilità territoriale e per il 10% per la mobilità professionale. Per l’anno scolastico successivo, invece, è stata pattuita un’aliquota della mobilità territoriale corrispondente al 30% e per la mobilità professionale del 20%. Infine, per l’a.s. 2021/2022 (ultimo anno di validità del presente contratto), si prevede un’aliquota del 25% sia per la mobilità territoriale che per quella professionale.
Ai fini della ripartizione idei posti, l’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni alla mobilità ovvero alle assunzioni in ruolo. Nel 2019\2020 viene assegnato per le operazioni di mobilità.
POSTI LIBERATI IN SEGUITO ALLA MOBILITÀ
I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali suddette.
Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all’art. 2, comma 4 del presente contratto nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine della fase comunale.
DOMANDE DISTINTE PER MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE
In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande.
LE TRE FASI
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Questo significa che dapprima saranno effettuati i trasferimenti all’interno dello stesso comune a cui seguiranno i trasferimenti provinciali tra comuni della stessa provincia e, infine, avranno luogo i trasferimenti interprovinciali nonché la mobilità professionale (quest’ultima sia provinciale e interprovinciale).
TITOLARITÀ SU SCUOLA
Secondo l’ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino ufficiale.
BLOCCO TRIENNALE PER CHI VIENE SODDISFATTO SU RICHIESTA PUNTUALE
Al fine di salvaguardare la continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Questo significa che, qualora i docenti abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente, potranno presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.