I docenti a tempo indeterminato titolari in un certo grado di istruzione, che però in passato appartenevano ad un altro grado di istruzione, possono fare domanda di essere restituiti al ruolo di provenienza.
L’istituto della restituzione al ruolo di provenienza è previsto dall’art. 515 del Decreto Leg.vo nr. 297/94 e regolamentato dal CCNI relativo ai trasferimenti/passaggi del personale docente a tempo indeterminato.
Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.
Il provvedimento di restituzione è disposto dal Direttore generale o Capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
L’istituto della restituzione al ruolo di appartenenza può riguardare diverse fattispecie:
- Docenti che hanno ottenuto la mobilità professionale (passaggio di ruolo) su altro grado\ordine di scuola.
- Docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che chiedono la restituzione al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza.
Inoltre vengono restituiti al precedente ruolo di appartenenza coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e non abbiano superato per due volte l’anno di formazione e prova. Anche i dirigenti scolastici caso di esito non positivo del periodo di prova hanno titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall’art. 515 del D.Lgs. 297/1994.
In questo articolo ci soffermiamo sulla casistica dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e chiedono la restituzione nel precedente ruolo.
DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO E CHIEDONO LA RESTITUZIONE NEL PRECEDENTE RUOLO
L’art. 7 comma 4 del nuovo CCNI 2025/2028 disciplina l’istituto della restituzione, prevedendo delle novità rispetto al precedente contratto. In particolare si prevede che:
Ai sensi dell’art. 515, del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo. La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova. Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.
Pertanto, il personale dipendente (docente e ATA) che ha ottenuto il passaggio di ruolo può chiedere la restituzione al ruolo precedente:
- Nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo.
- La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità;
- La richiesta può essere prodotta esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova (questo limite temporale non era previsto dal precedente contratto).
- Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità.
- Il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
- In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.
Esempio: docente abilitato nella classe di concorso A012 (II grado) chiede e ottiene il passaggio di ruolo su A022 (I grado).
Nell’anno successivo (coincidente con l’anno in cui svolgerà l’anno di formazione e prova sul nuovo “ruolo”, ed entro i termini stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, presenta domanda di restituzione al ruolo precedente (A012 – II grado).