domenica, Febbraio 16, 2025
HomeMobilitàLa restituzione al ruolo di provenienza dopo il passaggio di ruolo: cos'è...

La restituzione al ruolo di provenienza dopo il passaggio di ruolo: cos’è ed entro quando va presentata la domanda [Chiarimenti]

I docenti a tempo indeterminato titolari in un certo grado di istruzione, che però in passato appartenevano ad un altro grado di istruzione, possono fare domanda di essere restituiti al ruolo di provenienza.

L’istituto della restituzione al ruolo di provenienza è previsto dall’art. 515 del Decreto Leg.vo nr. 297/94 e regolamentato dal CCNI relativo ai trasferimenti/passaggi del personale docente a tempo indeterminato.

Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.
Il provvedimento di restituzione è disposto dal Direttore generale o Capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

L’istituto della restituzione al ruolo di appartenenza può riguardare diverse fattispecie:

  • Docenti che hanno ottenuto la mobilità professionale (passaggio di ruolo) su altro grado\ordine di scuola.
  • Docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che chiedono la restituzione al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza.

Inoltre vengono restituiti al precedente ruolo di appartenenza coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e non abbiano superato per due volte l’anno di formazione e prova. Anche i dirigenti scolastici caso di esito non positivo del periodo di prova hanno titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall’art. 515 del D.Lgs. 297/1994.

In questo articolo ci soffermiamo sulla casistica dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e chiedono la restituzione nel precedente ruolo.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO E CHIEDONO LA RESTITUZIONE NEL PRECEDENTE RUOLO

L’art. 7 comma 4 del nuovo CCNI 2025/2028 disciplina l’istituto della restituzione, prevedendo delle novità rispetto al precedente contratto. In particolare si prevede che:

Ai sensi dell’art. 515, del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo. La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova. Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Pertanto, il personale dipendente (docente e ATA) che ha ottenuto il passaggio di ruolo può chiedere la restituzione al ruolo precedente:

  • Nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo.
  • La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità;
  • La richiesta può essere prodotta esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova (questo limite temporale non era previsto dal precedente contratto). 
  • Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all’esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità.
  • Il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
  • In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Esempio: docente abilitato nella classe di concorso A012 (II grado) chiede e ottiene il passaggio di ruolo su A022 (I grado).

Nell’anno successivo (coincidente con l’anno in cui svolgerà l’anno di formazione e prova sul nuovo “ruolo”, ed entro i termini stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, presenta domanda di restituzione al ruolo precedente (A012 – II grado).

VEDI CCNI MOBILITÀ

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

VIII^ edizione del Progetto – Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito”

Il Ministero dell’istruzione e del merito, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’intesa rinnovato in data 19 luglio 2024 in collaborazione con la Libera...

Fiera “Didacta Italia 2025”. Fortezza da Basso – Firenze, 12 – 13 – 14 marzo 2025 [Nota]

Dal 12 al 14 marzo 2025, si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, l’ottava edizione di “Didacta Italia”, promossa da Firenze Fiera...

Concorsi: ricalendarizzazione della prova orale nel caso di sovrapposizione con la prova scritta del Concorso PNRR 2

Il MIM ha emanato la nota n. 37829 del 14 febbraio 2025 relativa alla Calendarizzazione prove orali delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG....

Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari]

Si attende a giorni la pubblicazione del Decreto del MUR con cui si darà avvio ai percorsi abilitanti 2024/2025, compresi quelli per i "vincitori"...

Elenchi aggiuntivi GPS I fascia: il parere favorevole del CSPI sullo schema di decreto

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato il parere sullo schema di decreto relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia...

Iscrizioni on Line anno scolastico 2025/2026 – Adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni online [NOTA]

A partire dall’11 febbraio, a chiusura delle Iscrizioni on line, le scuole e i centri di formazione professionale (CFP) possono gestire sul SIDI le...