Le graduatorie interne d’istituto hanno lo scopo fondamentale di individuare i docenti soprannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione nel caso di diminuzione degli alunni o di altre cause che determinano una contrazione degli organici (es. ridimensionamento della rete scolastica).
ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO
I docenti beneficiari di alcune precedenze previste dal CCNI mobilità hanno diritto a ottenere l’esclusione dalle graduatorie interne d’istituto volte all’individuazione dei docenti perdenti posto.
I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)”.
L’esclusione spetta dunque nei seguenti casi:
- Disabilità e gravi motivi di salute (personale scolastico non vedente o emodializzato).
- Personale con disabilità personale o che ha bisogno di particolari cure continuative.
- Assistenza al coniuge o al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore disabile.
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
LE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL’ESCLUSIONE NEL CASO DI ASSISTENZA AL CONIUGE, FIGLIO O GENITORE CON DISABILITA’ O ESERCIZIO DELLA TUTELA LEGALE
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza per assistenza al coniuge o al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore disabile, si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Tale precedenza quindi non spetta in ogni caso se il comune di assistenza ricade in una provincia diversa da quella di titolarità.
Inoltre, qualora la scuola di titolarità si trovi in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento indicando come prima preferenza il comune di assistenza o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. In alternativa, è possibile anche indicare una o più istituzioni scolastiche nel comune di assistenza prima di indicare il comune o distretto sub comunale di assistenza.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Si badi che tale seconda condizione opera pur sempre all’interno della provincia di assistenza per cui in ogni caso l’esclusione della graduatoria non può avvenire nel caso in cui la provincia di titolarità e quella di assistenza non coincidano.
Es: il docente Tizio, titolare in una scuola della provincia di Roma avente un figlio con disabilità residente nel comune di Afragola (Napoli) non potrà in ogni caso usufruire dell’esclusione in questione anche qualora abbia presentato domanda di mobilità volontaria verso il comune di Afragola.
Diversamente, il docente Caio, titolare in una scuola del comune di Roma e avente un figlio con disabilità residente nel comune di Frascati (Roma), quindi nella medesima provincia, potrà usufruire dell’esclusione a condizione che abbia prodotto domanda di mobilità volontaria verso il comune di Roma.
Graduatorie interne d’istituto, domanda condizionata, mobilità d’ufficio