É stato firmato il nuovo CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità valido per il triennio 2025/26 – 2027/28. Il nuovo CCNI prevede delle novità in merito alla valutazione della continuità del servizio prestato nella stessa scuola.
MOBILITÀ VOLONTARIA
La nuova ipotesi di CCNI prevede che, nella mobilità volontaria, il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per almeno un triennio venga valutato complessivamente 12 punti (quindi 4 punti l’anno). Non si considera l’anno in corso. Rinviamo a questo articolo per quanto concerne la mobilità volontaria. In questo articolo ci occupiamo invece della valutazione ai fini delle graduatorie interne d’istituto e della mobilità d’ufficio, per le quali vigono regole diverse.
IL CCNI 2025/2028
La nota 5bis allegata alla tabella titoli della mobilità, precisa che, ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio e che la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

Orbene, secondo il CCNI, la valutazione del punteggio della continuità dovrebbe essere di:
- 5 punti per ogni anno entro il quinquennio
- 6 punti per ogni anno oltre il quinquennio
Prendendo alla lettera la nota 5-bis quindi, per esempio, un docente con due anni di servizio nella scuola (senza considerare l’anno in corso), dovrebbe avere 10 punti di continuità mentre un docente con tre anni di servizio dovrebbe invece averne 15.
L’ORDINANZA MINISTERIALE
L’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 ha previsto all’art. 3 comma 21 che: entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità. In questo modo la valutazione del punteggio della continuità nelle graduatorie interne d’istituto viene uniformato a quello della mobilità volontaria (con l’unica differenza che nelle graduatorie interne d’istituto si prescinde dal triennio di servizio, quindi il punteggio spetta anche per meno di tre anni di servizio).
In sostanza, alla luce del chiarimento fornito con l’Ordinanza Ministeriale e dal combinato disposto fra la nota 5-bis e l’OM, la valutazione del punteggio della continuità deve avvenire nel seguente modo:
Triennio
Primo anno 4 punti
Secondo anno 4 punti
Terzo anno 4 punti
Quarto anno 5 punti
Quinto anno 5 punti
Dal sesto anno in poi si valutano 6 punti ad anno.


