Le graduatorie interne d’istituto hanno lo scopo fondamentale di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione nel caso di diminuzione degli alunni o di altre cause che determinano una contrazione degli organici (es. ridimensionamento della rete scolastica).
TRE DIVERSE POSSIBILITÀ
Tutti i docenti individuati come perdenti posto, possono:
- Presentare normale domanda di trasferimento volontaria (anche prima della comunicazione relativa alla perdita del posto), partecipando alle operazioni di mobilità al pari di tutti gli altri docenti.
- Presentare domanda di mobilità condizionata
- Partecipare alla mobilità d’ufficio.
In seguito alla notificazione del Dirigente Scolastico, i docenti sovrannumerari sono riammessi nei termini per la presentazione della domanda entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumeraririetà. In altre parole, i docenti sovrannumerari possono presentare domanda volontaria di mobilità anche oltre la scadenza dei termini, purché non oltre 5 giorni alla comunicazione della soprannumerarietà e comunque entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande del proprio ruolo.
La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
LA NUOVA DOMANDA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
PRIORITÀ NEI TRASFERIMENTI D’UFFICIO
Il docente individuato come perdente posto partecipa alla mobilità a domanda con il punteggio spettante per il trasferimento senza alcuna priorità rispetto agli aspiranti non sovrannumerari.
Nel caso in cui nella fase provinciale la domanda volontaria (o condizionata) non venga accolta o semplicemente non venga presentata avviene il trasferimenti d’ufficio con priorità, dapprima all’interno del comune in quanto il sistema assegna una sede d’ufficio, prima dell’effettuazione dei trasferimenti in ingresso nel comune. Se in questa fase il soprannumerario non dovesse trovare alcuna sede disponibile nel comune di titolarità, allora verrà trasferito secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, che in questo caso avverrà con priorità rispetto a tutti gli altri trasferimenti della II fase (operazione A).
Il docente individuato come perdente posto può decidere di non condizionare la domanda qualora intenda partecipare comunque ai movimenti anche qualora si dovesse liberare un posto nella scuola di titolarità. In tal caso si tratterà di una normale domanda di trasferimento volontaria.
La presentazione della domanda di condizionata presenta diversi vantaggi:
- innanzitutto qualora il docente non intenda spostarsi dalla scuola di titolarità, la domanda condizionata consente di rimanere in questa scuola se nel corso delle operazioni di mobilità si determini una disponibilità di posti;
- in secondo luogo, in caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera comunque come trasferito d’ufficio e di conseguenza non si perde il punteggio della continuità su scuola o su comune.
- infine, il docente trasferito a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario o, qualora la relativa cattedra o il posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell‘ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio.
Qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
I docenti soprannumerari vengono trasferiti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle.La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti.
Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero alla provincia.
Il trasferimento d’ufficio determina gli stessi vantaggi della domanda di mobilità condizionata cioè il mantenimento del punteggio della continuità e il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio successivo.
INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti (posti comuni, posti di sostegno, posti di ruolo speciali in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti).
Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.
Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’ istituto.
Ordinanza mobilità
CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022