La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola.
In particolare, la voce C della tabella di valutazione dei titoli prevede che:
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolasticinella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.
Punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio 2 punti
oltre il quinquennio 3 punti
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia”.
Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico tirannale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.
GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO E TRASFERIMENTI D’UFFICIO
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio. Questo significa che il punteggio per la continuità spetta anche nel caso in cui il docente abbia prestato meno di tre anni di servizio nella scuola di attuale titolarità.
In particolare spetteranno:
entro il quinquennio 2 punti
oltre il quinquennio 3 punti
Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
- Di assenze per motivi di salute
- Di assenze per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01,
- Di servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali),
- Di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
- Di esoneri sindacali,
- Di aspettative sindacali ancorché non retribuite
- Di incarico della presidenza di scuole secondarie
- Di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici
- Di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso
- Di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306,
- Di servizio prestato nelle scuole militari nonché
- Di periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
- L’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
- Di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.
DOCENTE SOVRANNUMERARIO
UTILIZZAZIONE
Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Mobilità: il punteggio per la continuità del servizio
Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo