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Graduatorie interne d’istituto e trasferimenti d’ufficio: si valuta anche la continuità sul comune

La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola o, ai soli fini della graduatoria interna d’istituto e dei trasferimenti d’ufficio, per la continuità del servizio svolto nel medesimo comune.

GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO E TRASFERIMENTI D’UFFICIO

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio il punteggio spetta anche nel caso in cui il docente abbia prestato meno di tre anni di servizio nella scuola di attuale titolarità (questo diversamente dalla mobilità volontaria dove, invece, il punteggio per la continuità spetta esclusivamente per il prestato senza soluzione di continuità per almeno tre anni).

In particolare spetteranno:

entro il quinquennio    2 punti

oltre il quinquennio     3 punti

Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

CONTINUITÀ NEL COMUNE
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2)”                       Punti 1

Il punteggio per la continuità sul Comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola.

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

DOCENTE SOVRANNUMERARIO
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Invece l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Mobilità: il punteggio per la continuità del servizio
Graduatorie interne d’istituto: per la continuità del servizio si prescinde dal triennio
CCNI Mobilità 2022/2025

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