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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Graduatorie interne d’istituto: docenti neoassunti e trasferiti a domanda volontaria vanno in coda

Le graduatorie interne d’istituto hanno lo scopo fondamentale di individuare i docenti soprannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione nel caso di diminuzione degli alunni o di altre cause che determinano una contrazione degli organici (es. ridimensionamento della rete scolastica).

DOCENTI NEOASSUNTI O TRASFERITI A DOMANDA VOLONTARIA
Secondo l’art 21 comma 11 del CCNI mobilità, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Questo significa che ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto si considerano sempre in coda i docenti neoassunti e i docenti trasferiti a domanda volontaria nella scuola in questione nell’anno scolastico in questione, a prescindere dal loro punteggio. Solo in subordine verranno considerati gli altri docenti cioè quelli che sono entrati a far parte dell’organico della scuola negli anni precedenti (per immissione in ruolo o per trasferimento). 

 

DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO E A DOMANDA CONDIZIONATA
Per i docenti trasferiti d’ufficio e per il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

CCNI mobilità

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