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FOCUS MOBILITÀ anno scolastico 2018/19

La mobilità può distinguersi in:

  • Mobilità territoriale che riguarda i trasferimenti (provinciali e interprovinciali).
  • Mobilità professionale che riguarda il passaggio di cattedra (movimento per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità all’interno dello stesso ordine e grado di scuola) e il passaggio di ruolo (movimento in altro ordine o grado di istruzione). 
MOBILITÀ TERRITORIALE

ALIQUOTA PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE (c.d. TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI)
I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nei limiti del 30% delle disponibilità.

DEROGA AL VINCOLO TRIENNALE
L’art. 399, comma 3 del D.lgs 297/94 stabilisce che i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo 3 anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità (vincolo, ribadito dalla Legge 107/2015). L’accordo per la mobilità per l’a.s. 2018/19 prevede la deroga a tale vincolo triennale per cui tutti i docenti (compresi i neoassunti al 1/9/2017) potranno fare domanda di mobilità, indipendentemente dall’anno di immissione in ruolo e dal numero di anni di titolarità su scuola\ambito.

MOBILITÀ PER AMBITI E SCUOLE
Il comma 73 della Legge 107/2015 prevede che dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

L’accordo della mobilità per 2018/2019 (così come quello per l’anno precedente) deroga a tale norma stabilendo che la mobilità si svolge per scuole e/o per ambiti. Ciò significa che la mobilità potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola o viceversa. 

Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze, di cui fino a 5 scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito (anche di altre provincie), sia per la mobilità intraprovinciale sia per quella interprovinciale e potrà inserire un certo numero di ambiti e province, fino ad un massimo di 10.

Per esempio il docente A può mettere 2 scuole dell’attuale provincia di titolarità, poi altre 3 scuole di un’altra provincia di titolarità e poi ambiti e province della regione in cui intende trasferirsi.

Le 5 scuole sono esprimibili anche dai docenti che hanno titolarità su ambito ma non è possibile esprimere la preferenza puntuale per la scuola in cui si è attualmente in servizio. Parimenti, i docenti titolari su ambito non possono esprimere la preferenza relativa all’ambito di attuale titolarità; potranno, invece, esprimere preferenze puntuali sulle scuole che fanno parte dell’ambito, esclusa appunto la scuola di incarico triennale. 

INDISPONIBILITÀ DEL POSTO FINO ALL’OTTENIMENTO DELLA NUOVA TITOLARITÀ
Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità. Di conseguenza se il docente non ottiene il trasferimento nella scuola\ambito richiesto conserva la titolarità della scuola\ambito preesistente. 

MOBILITÀ PROFESSIONALE

ALIQUOTA PER LA MOBILITÀ PROFESSIONALE
Ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 10% delle disponibilità.

Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei Licei Musicali saranno riservati il 50% di tutti i posti vacanti e disponibili. 

CHI PUÒ FAR DOMANDA DI MOBILITÀ PROFESSIONALE
Possono fare domanda di mobilità professionale i docenti che abbiano già superato l’anno di prova (al momento della presentazione della domanda).

Fanno eccezione i docenti che chiederanno il passaggio verso i licei musicali ai quali è consentito presentare domanda anche in attesa della conferma in ruolo.

Ovviamente, presupposto per chiedere il passaggio di ruolo o di cattedra è il possesso della specifica abilitazione nella Classe di Concorso o Posto di ruolo, in cui si richiede il trasferimento. 

Per il passaggio al posto di sostegno (nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado), è richiesto, oltre il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. 

Per il passaggio al posto di ITP è sufficiente il titolo di studio per l’accesso alla relativa classe di concorso previsto dalla Tabella B del DPR 19/2016.

PASSAGGIO DI RUOLO
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado, Secondaria di 2° Grado). Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. 

Nel caso in cui il docente presenti contestualmente domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra (o il trasferimento o il passaggio eventualmente già disposti). 

In altri termini, la domanda di passaggio di ruolo prevale sulla domanda di trasferimento e sulla domanda di passaggio di cattedra.

PASSAGGIO DI CATTEDRA
Il passaggio di cattedra (passaggio da una classe di concorso ad un’altra), nella scuola secondaria di I e II grado può essere richiesto da:

  • Dai docenti rispettivamente titolari nella scuola secondaria di I e II grado, in possesso di specifica abilitazione nella CDC in cui presentano domanda di passaggio di cattedra;
  • Dagli insegnanti tecnico pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016
  • (ne deriva che, a seconda dei casi sarà richiesta l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso oppure, se si tratta di Insegnamenti Tecnico Pratici, il relativo titolo di studio prescritto dalla tabella B).

Nel caso in cui si presenti contestualmente domanda di passaggio di cattedra e domanda di trasferimento (territoriale) si potrà indicare nella domanda l’ordine di priorità con cui si intende che siano trattate le domande. Nel caso in cui non si esprima una priorità, il passaggio di cattedra prevarrà sul trasferimento.

CCNI mobilità 2017\2018 valido anche per l’a.s. 2018\2019
Ordinanza Mobilità 2018\2019

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