HomeMobilitàFLC CGIL e UIL Scuola - Mobilità, necessario dare seguito alla sentenza

FLC CGIL e UIL Scuola – Mobilità, necessario dare seguito alla sentenza

A distanza di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Roma che ha  decretato l’antisindacalità (ex art. 28 della legge n. 300/70)  del comportamento tenuto dal Ministro dell’Istruzione nell’ambito della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo triennale sulla mobilità del personale scolastico, le Segreterie  Generali  Flc Cgil e  Uil Scuola, alla presenza dei rispettivi uffici legali, si sono incontrate per valutare la situazione determinatasi a seguito del pronunciamento.

È emerso che l’Amministrazione risulta acquiescente nella fase del giudizio, non costituendosi e che, ad oggi, non ha prodotto alcun atto teso a contrastare l’Ordinanza del Giudice. Essendo scaduti i termini di impugnativa, Flc Cgil e  Uil Scuola hanno convenuto di avviare le procedure, per il tramite dei rispettivi Uffici legali, per chiedere l’applicazione del giudicato che, nello specifico, determinerà la riconvocazione del tavolo negoziale per la riapertura del CCNI sulla mobilità triennale del personale scolastico, oltre alla pubblicazione della sentenza sui giornali nazionali (Repubblica e Corriere della Sera). Una decisione importante quella assunta dal Tribunale di Roma, che impone al Ministro di riaprire la trattativa, riaffermando in modo netto il principio della rappresentatività delle organizzazioni sindacali come base delle relazioni negoziali, un principio democratico fondamentale in tutti i livelli di contrattazione.

Tale azione consentirà a tutte le parti titolate di contrattare, di riaprire il negoziato che, non è superfluo precisare,  riparte dall’ultimo CCNI sottoscritto nel 2019. Tale atto non contiene vincoli alla libera possibilità da parte del personale scolastico di proporre volontariamente istanza di mobilità nell’ambito del territorio nazionale. Inoltre, Flc Cgil e Uil Scuola rammentano, che in forza dell’art.2 – comma 2 del T.U. n.165/2001, su materie espressamente demandate dalla legge alla contrattazione, qual è quella della mobilità del personale scolastico,  è consentita la possibilità di derogare anche alle norme di legge.

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