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Dottorato, borse di studio, assegni, professori e assistenti incaricati: valutazione ai fini della mobilità

DOTTORATO, BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA
Ai sensi del CCNL mobilità, al personale docente di ruolo che abbia frequentato i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo. Di conseguenza tale servizio è valutato come di ruolo (lettera A) se si è attualmente sullo stesso ruolo d’istruzione o come servizio su altro ruolo (lettera B) se si è attualmente titolari su ruolo diverso.
La valutazione in questione avviene ai sensi dell’art. 453 del D. lgs 16.4.1994 n. 297 il quale trova applicazione nel caso di docenti che abbiano già ottenuto la conferma in ruolo


RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9 bis (si badi che quindi si deve trattare di docenti già di ruolo che, durante il periodo di durata dei contratto di ricercatore, vengono collocati in aspettativa senza assegni e senza contribuzioni previdenziali – art. 24 comma 9 bis Legge 240/10).

Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

 

PROFESSORE INCARICATO O ASSISTENTE INCARICATO O CONTRATTISTA ALL’UNIVERSITÀ
Ai sensi dell’art. 485 del D.lgs 297/1994 al personale docente è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

In particolare, ai fini della ricostruzione di carriera (e quindi anche della mobilità), è riconoscibile:

  • Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/1975; 
  • Servizio prestato come contrattista all’università è valutabile solo se avvenuto in costanza d’impiego quindi solo nel caso di docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.

 

D.L. 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica).

Vedi la nota dell’USR Napoli n. 5693 del18 aprile 2016 in merito ai servizi riconoscibili

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