Può accadere che nella scuola, a causa soprattutto del calo delle iscrizioni degli alunni, si verifichi una contrazione dell’organico.
La riduzione dell’organico può essere determinata anche da altre cause quali il ridimensionamento della rete scolastica (aggregazioni, fusioni fra scuole, ecc.).
Per questo motivo annualmente vengono stilate le graduatorie interne d’istituto che hanno proprio lo scopo di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione. Chiaramente il docente in questione verrà trasferito (a domanda o d’ufficio) in un’altra scuola della provincia in questione.
TRE DIVERSE POSSIBILITÀ
Tutti i docenti individuati come perdenti posto, possono:
- Presentare normale domanda di trasferimento volontaria (anche prima della comunicazione relativa alla perdita del posto), partecipando alle operazioni di mobilità al pari di tutti gli altri docenti.
- Presentare domanda di mobilità condizionata.
- Partecipare alla mobilità d’ufficio qualora non presenti domanda di mobilità (condizionata o non condizionata oppure non venga soddisfatta in nessuna delle preferenze espresse).
In seguito alla notificazione del Dirigente Scolastico, i docenti sovrannumerari sono riammessi nei termini per la presentazione della domanda entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà. In altre parole, i docenti sovrannumerari possono presentare domanda volontaria di mobilità anche oltre la scadenza dei termini, purché non oltre 5 giorni alla comunicazione della soprannumerarietà e comunque entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande del proprio ruolo.
DOMANDA CARTACEA
I docenti che presentano la domanda oltre i termini in quanto individuati come sovrannumerari devono presentare la domanda su modello cartaceo all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.
La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
LA NUOVA DOMANDA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata in seguito alla comunicazione che accerta la soprannumerarietà sostituisce integralmente quella precedente.
Il docente perdente posto può presentare domanda di mobilità condizionata al permanere della propria posizione di soprannumerarietà.
- innanzitutto qualora il docente non intenda spostarsi dalla scuola di titolarità, la domanda condizionata consente di rimanere in questa scuola se nel corso delle operazioni di mobilità si determini una disponibilità di posti (es: un altro docente ha chiesto ed ottenuto volontariamente il trasferimento in altra scuola e il docente perdente posto può essere riassorbito nella scuola);
- in secondo luogo, in caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera comunque come trasferito d’ufficio e di conseguenza non si perde il punteggio della continuità su scuola o su comune.
- infine, il docente trasferito a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario o, qualora la relativa cattedra o il posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell‘ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio.
Qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. In altri termini eventuali preferenze interprovinciali prevalgono rispetto alla permanenza nella scuola di titolarità.
Il trasferimento d’ufficio viene disposto qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o non condizionata) oppure, nel caso in cui nessuno dei posti richiesti sia disponibile.
I docenti soprannumerari vengono trasferiti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle.
La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti.
Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero alla provincia.
Il trasferimento d’ufficio determina gli stessi vantaggi della domanda di mobilità condizionata cioè il mantenimento del punteggio della continuità e il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio successivo.
PRIORITÀ NEI TRASFERIMENTI D’UFFICIO
Il docente individuato come perdente posto partecipa alla mobilità a domanda con il punteggio spettante per il trasferimento senza alcuna priorità rispetto agli aspiranti non sovrannumerari.
Nel caso in cui nella fase provinciale la domanda volontaria (o condizionata) non venga accolta o semplicemente non venga presentata avviene il trasferimenti d’ufficio con priorità, dapprima all’interno del comune in quanto il sistema assegna una sede d’ufficio, prima dell’effettuazione dei trasferimenti in ingresso nel comune.
L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio avviene secondo l’ordine di viciniorietà in base all’ordine del Bollettino Ufficiale. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino. In subordine, l’insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1.
Il trasferimento in questo caso avviene con priorità rispetto a tutti gli altri trasferimenti della II fase (operazione A).


