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Docenti titolari sulla provincia ma senza sede: devono presentare domanda di mobilità per ottenere sede di titolarità [Chiarimenti]

É stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/2026. Vediamo in questo articolo la situazione dei docenti titolari su provincia ma che non hanno ancora avuto assegnata la titolarità sulla specifica scuola.

L’art. 2 comma 5 del nuovo CCNI dispone che:

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6, comma 1 del presente contratto.

Rientrano in questa casistica: 

  • Coloro che sono stati destinatari di nomina a tempo indeterminato, da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto, la cui decorrenza economica sarà il 1 settembre 2025 ma con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina).
  • Docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023 (c.d. PNRR 1), individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all’anno scolastico di riferimento. Tali docenti non hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato, ma sono stati destinatari di provvedimento di assegnazione della sola sede provinciale con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2025.
  • Docenti in esubero provinciale.
  • Docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale (ossia quei docenti che hanno accettato per tre anni scolasti un incarico a tempo determinato);

In sostanza, si tratta di docenti che hanno solo una “provincia” di titolarità senza però avere una sede specifica all’interno della provincia. Anche l’OM 36 del 28 febbraio 2025 stabilisce che i docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nell’articolo 2, comma 5, del CCNI 2025.

Il CCNI prevede che i predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di mobilità esprimendo fino a 15 preferenze (puntuali o sintetiche).

Secondo l’art. 8 comma 1 dell’OM, tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d’ufficio al punto A) – Effettuazione della seconda fase – dell’Allegato 1 del CCNI 2025 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità. 

I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.

In caso di mancata presentazione della domanda i docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ 2025/28
VEDI L’ORDINANZA MINISTERIALE

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