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I Docenti soddisfatti su passaggio di ruolo sono tenuti ad effettuare un nuovo periodo di formazione e prova

PASSAGGIO DI RUOLO
Il passaggio di ruolo consiste nella mobilità professionale da un ordine\grado di scuola all’altro (es: passaggio da scuola primaria a scuola dell’infanzia oppure passaggio da scuola dell’infanzia a scuola secondaria di secondo grado o, ancora, passaggio da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado).

ANNO DI PROVA
Innovando rispetto al passato, il DM 850/2015 ha stabilito che i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sono tenuti ad effettuare nuovamente sia il periodo di formazione sia quello di prova.

In precedenza, invece, secondo quanto disposto dalla nota ministeriale n° 3699 del 29/02/2008 i docenti che avevano ottenuto il passaggio di ruolo, erano si tenuti ad effettuare nuovamente l’anno di prova ma non erano tenuti ad effettuare nuovamente anche l’anno di formazione che andava effettuato una sola volta nel corso della carriera. La nota disponeva, infatti, che “va ribadito che l’anno di formazione va svolto una sola volta nel corso della carriera”.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI CATTEDRA
Il passaggio di cattedra consiste, invece, nel passaggio da una classe di concorso ad un’altra all’interno dello stesso ordine o grado di scuola (es. passaggio dalla classe A-18 alla A-19, entrambe relative alla scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 850/2015 non ha innovato per quanto concerne l’anno di formazione e prova per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra per il quale continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (CM 88/1980 e CM 196/2006) che non prevedono la ripetizione dell’anno di prova né tanto meno dell’anno di formazione.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO C.D. “DI RITORNO”
Un caso particolare è costituito dai docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all’infanzia). Si può parlare in questi casi di di passaggi di ruolo “di ritorno”.
La nota n. 39533 del 4 settembre 2019 del MIUR ha confermato che l’anno di formazione e prova non deve essere svolto da chi ha già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo.

Tale impostazione era stata già affermata in precedenza da alcuni USR, tra cui l’USR Emilia Romagna che con la nota n. 03188 del 22/02/2017 scriveva:

si ritiene che il docente che, dopo essere passato ad altro grado di scuola, chieda di ritornare nel ruolo di precedente appartenenza, non vada in linea generale considerato alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza.

Essendo infatti il periodo di formazione e prova già stato positivamente superato in occasione della precedente assunzione, si era ritenuto non necessario, per il ritorno al ruolo originario, il superamento di un nuovo periodo di formazione e prova.

Questo anche in forza del principio generale della non reiterazione del periodo di formazione e prova, riferito al medesimo ruolo già in precedenza assunto.  

nota n. 39533 del 4 settembre 2019

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