I docenti neoassunti su posto di sostegno (o su posti di tipo speciale) hanno un obbligo di permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti (c.d. vincolo quinquennale).
Lo stesso vincolo si applica ai docenti che hanno ottenuto mobilità su posto di sostegno.
SI VALUTA L’ANNO IN CORSO
Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del CCNI mobilità, ai fini del computo del quinquennio si considera l’anno scolastico in corso.
DOCENTI TRASFERITI A DOMANDA CONDIZIONATA
Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto.
PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi, purché siano in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno.
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Per esempio:
- il docente di ruolo della scuola dell’infanzia su posto di sostegno che si trovi ancora nel quinquennio del vincolo, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Non potrà richiedere posti di tipo comune non avendo superato il quinquennio.
- il docente di ruolo della scuola secondaria di I grado su posto di sostegno che si trovi ancora nel quinquennio del vincolo, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola secondaria di II grado, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola secodaria di II grado richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Non potrà richiedere posti di tipo comune non avendo superato il quinquennio.
Ricordiamo che attualmente requisito necessario per poter chiedere il “passaggio di ruolo”, benché su posti di sostegno, è il possesso dell’abilitazione su materia\classe di concorso.
Ad esempio, il docente titolare posto di sostegno scuola secondaria di I grado, potrà richiedere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II grado solo se in possesso sia del titolo di specializzazione sul sostegno dello specifico grado sia dell’abilitazione su materia sempre al II grado.
PASSAGGIO DI RUOLO E DECORRENZA DEL VINCOLO QUINQUENNALE
I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Questo significa che il vincolo quinquennale riparte da zero qualora si ottenga il passaggio di ruolo.
(es: il docente di ruolo della scuola dell’infanzia su posto di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Nel caso in cui la domanda venga accolta, sarà tenuto permanere sul nuovo ruolo per un ulteriore quinquennio.
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.