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Docenti di ruolo e supplenze: perdita di titolarità oltre il triennio. Nel caso di nuova sede il triennio ricomincia a decorrere [Novità CCNL 2019/21]

L’art. 36 del CCNL comparto scuola (art. 47 del nuovo CCNL 2019/2021) permette ai docenti già in ruolo di:

può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso,  ordini di scuola o tipologia di posto e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota n. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.

Diversamente dal precedente testo, la possibilità di accettare supplenze viene adesso limitata ai soli posti interi e non anche per gli spezzoni.

La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.

È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie provinciali  per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo (in merito a tale punto si veda questo articolo).

La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.

Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.

La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità.

Ciò significa che il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione. Infatti, come precisato dalla nota n. 1116 del 22 gennaio 2008, la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio (anche non continuativo) in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina da supplente. Ricorrendo tale fattispecie il docente viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1 settembre.

Sul punto si veda la nota dell’USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012 dove si afferma che:

si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre annianche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente conla quarta accettazionedi incaricoa tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”.

Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva. Si tratta quindi di uno dei casi in cui il docente deve obbligatoriamente presentare domanda di mobilità al fine di riottenere l’assegnazione della sede di titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità tali docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

IL TRIENNIO RICOMINCIA CON LA NUOVA ASSEGNAZIONE
Con la dichiarazione congiunta n. 4 presente nel nuovo CCNL 2019/2021 viene chiarito un punto oggetto di contenzioso negli scorsi anni. Infatti, secondo l’amministrazione, una volta accettato il quarto incarico a tempo determinato, la domanda di mobilità andava reiterata ogni anno (piuttosto che solo al termine del triennio di “titolarità”).

Al contrario, l’ordinanza del Tribunale di Cuneo, ha dato ragione al ricorso del sindacato UIL Scuola Rua nella parte in cui ha sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art. 59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.

Il nuovo CCNL 2019/2021 chiarisce definitivamente questo punto con la dichiarazione congiunta n. 4:

Con riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

In sostanza, una volta decorso in triennio e accettato  il quarto incarico a tempo determinato il personale interessato perderà la sede di titolarità e dovrà presentare domanda di mobilità al fine di ottenere la nuova sede di titolarità. Una volta ottenuta la nuova assegnazione, il triennio ricomincerà a decorrere ex novo e il personale non sarà più tenuto a presentare domanda di mobilità ogni anno.

CCNL Comparto scuola 2019/2021
CCNL Comparto scuola
Nota n. 386 del 26 febbraio 2004 ARAN
Nota n. 1116 del 22 gennaio 2008
Nota del 9 ottobre 2013 n. 10555
O.M. 60 2020

USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012

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