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Docenti che prestano servizio in aree a forte rischio di abbandono: punteggio aggiuntivo in sede di mobilità/graduatorie interne d’istituto [Decreto Caivano]

É entrata in vigore la legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto decreto Caivano.

Tra le misure previste vi è anche l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di mobilità ai docenti che operano nelle nelle istituzioni scolastiche situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI  e che:

  • siano rimasti nella stessa istituzione scolastica per almeno un triennio senza aver:
    • presentato domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione;
    • accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.

Come specificato al Senato, rientrano nell’applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni “presi in considerazione ai fini dell’applicazione stessa”, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.

La misura del punteggio attribuito sarà definito contrattazione collettiva nazionale e sarà attribuito, oltre che a conclusione del primo triennio, anche per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

Il punteggio spetta ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d’ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie interne d’istituto.

Come specificato da una modifica introdotta al Senato è stata sostituita l’originaria formulazione secondo cui il punteggio aggiuntivo da attribuire ai predetti docenti era espressamente fissato nella misura di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e di ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio. La definizione del punteggio attribuito è invece rimesso adesso alla contrattazione collettiva tra Ministero e Sindacati. 

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