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sabato, Gennaio 25, 2025
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Docente perdente posto: entro 5 giorni può presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo/cattedra

Può accadere che nella scuola, a causa soprattutto del calo delle iscrizioni degli alunni, si verifichi una contrazione dell’organico.

La riduzione dell’organico può essere determinata anche da altre cause quali il ridimensionamento della rete scolastica (aggregazioni, fusioni fra scuole, ecc.).

Per questo motivo annualmente vengono stilate le graduatorie interne d’istituto che hanno proprio lo scopo di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione. Chiaramente il docente in questione verrà trasferito (a domanda o d’ufficio) in un’altra scuola della provincia in questione.

 

INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTE POSTO
I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico assegnato alla scuola e delle graduatorie interne d’istituto, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerario.
In seguito alla notificazione del Dirigente Scolastico, I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. La nuova domanda di trasferimento potrà essere condizionata o meno (per un approfondimento si veda qui).

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. Analogamente, il docente potrà presentare una nuova domanda di passaggio di cattedra o di ruolo che sostituisce integralmente quella precedenti (qualora sia state presentate), così come potrà presentarle ex novo.

La proroga dei termini si estende infatti anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo e di passaggio di cattedra. Per quanto riguarda le domande di passaggio di cattedra e\o di ruolo il docente parteciperà a tali movimenti senza alcuna precedenza o alcun vincolo, come se avesse presentato domanda nei termini.

TIPOLOGIE DI DOMANDE
Nell’ambito delle operazioni di mobilità il docente può presentare 3 tipi di domande:

  1. Domanda di trasferimento
  2. Domanda di passaggio di ruolo
  3. Domanda di passaggio di cattedra

Il docente individuato come sovrannumerario potrà presentare, avendone i requisiti, tutte le tre tipologie di domande.

TRASFERIMENTO
Il trasferimento consiste semplicemente nella richiesta di un movimento dalla scuola di titolarità a un’altra nell’ambito della stessa provincia (trasferimento provinciale) o di una diversa provincia (trasferimento interprovinciale), sulla stessa tipologia di posto  anche su altra tipologia di posto (posto comune, posto di sostegno, ecc.).

PASSAGGIO DI RUOLO
Il passaggio di ruolo consiste nella richiesta di movimento in altro ordine o grado di istruzione (ad esempio, il docente titolare della scuola dell’infanzia chiede il passaggio alla scuola primaria, o viceversa; o un docente della scuola secondaria di I grado chiede il passaggio alla scuola secondaria di II grado, o viceversa). Nell’ambito del singolo ruolo è possibile chiedere con domande distinte più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto solamente dal docente che sia in possesso di abilitazione nella classe di concorso richiesta e che abbia superato l’anno di prova. 

PASSAGGIO DI CATTEDRA
Il passaggio di ruolo non va confuso con il passaggio di cattedra che consiste in un movimento per una classe di concorso diversa ma appartenente allo stesso grado\ordine di scuola. Sia il passaggio di ruolo che il passaggio di cattedra rientrano nella c.d. “mobilità professionale“.
Anche il passaggio di cattedra può essere richiesto solamente dal docente che sia in possesso di abilitazione nella classe di concorso richiesta e che abbia superato l’anno di prova.

PRIORITÀ DEL PASSAGGIO DI RUOLO
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del CCNI mobilità, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

In altri termini, la domanda di passaggio di ruolo prevale sempre sulla domanda di trasferimento e sulla domanda di passaggio di cattedra.

Graduatorie interne d’istituto, domanda condizionata, mobilità d’ufficio

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