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Soggetti con disabilità grave: spetta la precedenza ai genitori, a chi esercita la tutela legale o in mancanza ai fratelli/sorelle

Al personale docente che sia genitore, anche adottivi o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, eserciti tutela legale, di soggetto con disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3) spetta la precedenza nelle operazioni di mobilità (art. 13 CCNI Mobilità) e di assegnazione provvisoria\utilizzazione (punto IV g, art. 8 del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Tale precedenza spetta anche nel caso in cui la certificazione della disabilità sia rivedibile.

L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità;

GENITORI TOTALMENTE INABILI O SCOMPARSI E PRECEDENZA AI FRATELLI O SORELLE CONVIVENTI

Qualora entrambi i genitori si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti 
  • abbiano compiuto i sessantacinque anni di età

viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005). Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

Rispetto, al precedente contratto, per poterne usufruire di questa precedenza basta che entrambi i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età (anche in assenza di patologie). Al di sotto di questa età devono, invece, avere necessariamente patologie invalidanti.

L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità.

DOCUMENTAZIONE DELLA DISABILITÀ
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L. 

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

DICHIARAZIONE CHE IL SOGGETTO CON DISABILITÀ NON È RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI
Il genitore, anche adottivo o il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori devono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA
Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

PRECEDENZA PER I FRATELLI\SORELLE NON CONVIVENTI
Rispetto al precedente contratto, viene introdotta una nuova precedenza che spetta al fratello e alla sorella che non convivono con il soggetto con disabilità.

Al pari dell’altra precedenza, opera nei trasferimenti sia nella fase comunale (solo tra distretti diversi dello stesso comune – città metropolitane), che nella fase provinciale (tra comuni diversi) e per altra provincia. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il docente abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

Per questa precedenza, rispetto a quella dei fratelli\sorelle conviventi, si aggiunge l’obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Tale documentazione non è, invece, richiesta
per la precedenza del punto A.

CCNI Mobilità
CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

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