Il Piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli Enti Locali propongono, con cadenza annuale, l‘istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale.
Può dunque accadere che, a seguito del dimensionamento della rete scolastica si determinino delle unificazioni fra scuole, soppressioni o che alcune succursali/plessi confluiscano in altre scuole.
Vediamo in questo articolo quali saranno le conseguenze per i docenti titolari nelle scuole coinvolge, anche ai fini dell’individuazione degli eventuali docenti perdenti posto.
Il riferimento normativo è costituito dall’art. 18 dell’attuale CCNI mobilità per quanto concerne i docenti, l’art. 44 per i DSGA e art. 45 per il restante personale ATA.
Scuola primaria e dell’infanzia
Cosa accade nel caso un singolo plesso confluisce in un altro circolo o Istituto comprensivo?
Tutti i docenti titolari, assegnati nel corrente anno scolastico dal Dirigente scolastico sul plesso coinvolto nel dimensionamento, al fine di garantire la continuità didattica, possono esprimere un’opzione per acquisire la titolarità nel circolo o Istituto comprensivo di confluenza. Sulla base di tale opzione, l’ USP assegna la titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Come si individuano i soprannumerari nel circolo o IC di arrivo?
Nel circolo o IC di arrivo si fa una graduatoria unica che mette insieme sia i docenti già titolari della scuola che quelli divenuti titolari a seguito dell’opzione espressa (e della conseguente modifica della titolarità).
E i docenti in servizio nel plesso che non esprimono nessuna opzione?
Questi restano, anche ai fini dell’individuazione del soprannumero, nel circolo o IC di precedente titolarità.
E se il circolo o IC di precedente titolarità viene soppresso, cosa accade a questi docenti?
In questo caso, in assenza di opzione, detto personale diventa automaticamente soprannumerario. In questo caso i titolari individuati come soprannumerari usufruiranno a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto di dimensionamento durante le operazioni di mobilità.
Scuola secondaria di I e II grado
Cosa accade nel caso di cessazione del funzionamento di un istituto o di una sezione staccata con organico autonomo e l’attribuzione delle classi ad altri istituti?
L’Ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, individua i docenti soprannumerari attraverso una graduatoria unica, per classe di concorso, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte nel dimensionamento.
E i docenti non individuati come perdenti posto?
I docenti provenienti dalle scuole dimensionate e non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle scuole risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa.
E i docenti individuati come perdenti posto?
I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono, durante le operazioni di mobilità, della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto.
Succursali o corsi che confluiscono presso altre scuole nello stesso comune
Cosa accade nel caso in cui le succursali o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre scuole dello stesso comune?
Il personale docente dell’istituto che ha subito una riduzione di classi, ancorché esistente, ha titolo di transitare nell’istituto di confluenza attraverso un’opzione, con le seguenti modalità:
1) L’USP, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di una graduatoria unica, per classi di concorso, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari.
2) I docenti che non perdono posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui posti liberi delle altre scuole coinvolte nel dimensionamento.
E quando la scuola dimensionata è sede di organico perché appartenente ad un diverso ordine di scuola?
In questo caso non si realizza un organico unico e i docenti titolari, ai fini dell’individuazione del soprannumero, rimangono inclusi in graduatorie distinte.
E se la scuola viene chiusa e le classi vengono attribuite a scuole ubicate in comune diverso?
In questo caso il personale docente titolare della scuola che cessa di funzionare ha titolo ad esercitare una opzione per transitare nell’istituto di confluenza, in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza della disponibilità dei posti. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.
I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
E nel caso in cui, sempre a seguito di dimensionamento, si dovesse determinare la cessazione del funzionamento di una scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata o corso, senza la confluenza in altra istituzione scolastica?
In questo caso tutti i docenti titolari della scuola o punti di erogazioni soppressi sono individuati come soprannumerari.
Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento ha diritto al rientro con precedenza?
Sì, mantiene il diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità o nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.
DSGA
Cosa accade ai DSGA in caso di dimensionamento?
I DSGA, titolari di scuole dimensionate coinvolte in un “singolo dimensionamento”, prima delle operazioni di mobilità confluiscono in una graduatoria unica finalizzata all’individuazione del personale perdente posto e alla riassegnazione del restante personale alle scuole risultanti dal dimensionamento.
Cosa si intende per “singolo dimensionamento”?
Si definisce così l’insieme delle scuole che entrano in relazione tra loro nella fase del dimensionamento, sia se cedono che se acquisiscono istituti, sezioni o plessi.
Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.
Come avviene la riassegnazione delle sedi?
Dopo l’individuazione dei perdenti posto, l’USP, prima della mobilità, dispone l’assegnazione delle sedi di titolarità al restante personale, tenendo conto della precedente titolarità.
Con quali modalità?
1) Prima l’assegnazione del personale alle scuole di titolarità dell’anno in corso. Si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.
2) Poi l’assegnazione, a domanda e in base alla graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili. Qualora non siano state espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
Cosa succede al DSGA individuato come perdente posto?
Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento.
In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito d’ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.
Restante personale ATA
Come viene gestito il restante personale Ata in caso di dimensionamento?
In caso di dimensionamento, anche tra scuole di diverso ordine e grado, il personale coinvolto in un “singolo dimensionamento”, al fine dell’individuazione del soprannumero, confluisce in una graduatoria unica, distinta per profilo.
Chi redige la graduatoria?
La graduatoria unica viene compilata e pubblicata dai dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, previa intesa tra di loro.
Chi gestisce poi la graduatoria?
La graduatoria viene poi gestita dall’USP che, prima delle operazioni di mobilità, assegna il personale Ata che non ha perso posto alle scuole derivate dal “singolo dimensionamento”.
Con quali modalità?
1) Riassegnazione del personale che non ha perso posto, nel caso di disponibilità, alle scuole di titolarità dell’anno in corso;
2) Successivamente, il restante personale che non ha perso posto è assegnato, a domanda e in base alla graduatoria unica, all’istituto nel quale è confluita la scuola attuale di servizio, sui posti disponibili;
3) Assegnazione della titolarità al restante personale che non ha perso posto, in base alle preferenze espresse e alla graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle scuole risultanti dal “singolo dimensiona mento”.
E il restante personale?
Il restante personale sarà individuato come perdente posto e invitato dall’USP a presentare domanda di trasferimento.