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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Deroga vincolo triennale neoassunti: sì del Governo sull’emendamento. Resta vincolo per neoassunti GPS I fascia sostegno

Arriva il parere positivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sull’emendamento a prima firma Rossano Sasso (Lega) relativo alla deroga del vincolo triennale per i neoassunti a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

A farlo sapere lo stesso On. Sasso con una nota, nella quale si segnala anche che il voto in commissione è previsto nei prossimi giorni.

Si tratta del procedimento di conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi).

COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO

L’emendamento proposto (5.51), a firma On. Sasso, Miele, Latini e Loizzo, prevede che venga modificato l’art. 399 comma 3 del testo unico del comparto scuola, prevedendo di fatto lo slittamento della decorrenza del vincolo alle immissioni in ruolo 2024/2025.

Se l’emendamento venisse approvato dunque il vincolo triennale decorrerebbe, non dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2023/2024, bensì a decorrere da quelle previste per l’anno scolastico 2024/2025 (salvo nuova deroga). Restano fermi però i vincoli previsti dall’art. 10 comma 10 del Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74.

VINCOLI TRIENNALI
Se l’emendamento venisse approvato sarebbe quindi derogato l’ordinario vincolo triennale previsto dal testo unico del comparto scuola. Si tratta del vincolo “ordinario” previsto per la generalità delle immissioni in ruolo da concorsi e GAE.  

VINCOLO TRIENNALE NEOASSUNTI DA GPS I FASCIA SOSTEGNO
Resterebbe però fermo, per espressa previsione normativa, quanto previsto dall’art. 10 comma 10 del decreto PA.

Il decreto PA (Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74) ha previsto un vincolo più rigido per i neoassunti da GPS I fascia nonché dalla relativa “mini call veloce”.

Infatti, l’art. 10 comma 10 del Decreto PA dispone che:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Va sottolineato che in questo caso è previsto un vincolo triennale più rigido rispetto a quello tradizionale. Infatti:

  • Vengono richiesti 3 anni di servizio effettivo
  • Viene esplicitamente esclusa la possibilità di presentare, non solo domanda di trasferimento, ma anche di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nonché di accettare incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL
  • Si prevede unicamente la deroga nel caso di situazioni sopravvenute di esubero (ma non anche nel caso di docenti che beneficiano della Legge 104/1992).

Per un approfondimento del vincolo previsto per i neoassunti da GPS I fascia si veda anche questo articolo.

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