La Camera dei deputati ha approvato il Decreto scuola (Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126), approdato il 25 novembre dopo il lavoro svolto nelle Commissioni di merito riunite VII e XI, Cultura e Lavoro. Il testo ora passa al Senato per l’approvazione definitiva. Tra le norme introdotte vi sono quelle che riguardano il vincolo quinquennale su scuola e la cancellazione dalle graduatorie in seguito al superamento dell’anno di prova.
VINCOLO QUINQUENNALE
Il comma 17-octies dell’articolo 1 innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020- 2021, con alcune limitate eccezioni.
Tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021. Rispetto all’attuale normativa, che prevede attualmente un vincolo triennale di permanenza in una provincia, si allunga il periodo di permanenza (non più nella provincia, ma nella scuola di titolarità), da 3 a 5 anni scolastici.
Occorre precisare che, per la scuola secondaria, il docente è già tenuto a rimanere nella scuola dove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, in base a quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del d. lgs. 59/2017. L’obbligo di permanenza quinquennale dunque già vige per i docenti della scuola secondaria. In questo modo viene però esteso a tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).
Inoltre, in virtù del provvedimento in esame dunque l’obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso, rispettivamente, anche:
- al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che supera il periodo di formazione e di prova del concorso straordinario;
- al personale docente ed educativo immesso in ruolo, su propria istanza, in territori diversi da quelli di pertinenza delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili.
La modifica prevista dal comma 17-octies mira a rendere coerente le specifiche disposizioni già introdotte con riguardo a determinate categorie di docenti, attribuendo dunque una valenza generale all’obbligo di permanenza quinquennale.
Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale.
La disposizione del presente comma non si applica inoltre al personale cioè al lavoratore con handicap grave o che assiste una persona con handicap grave purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è quindi subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento dovrebbe essere alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
CANCELLAZIONE DA TUTTE LE GRADUATORIE
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Quindi, il superamento del periodo di prova comporta la cancellazione da ogni graduatoria (finalizzata sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato) ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari diverse da quella di immissione in ruolo.
NORME NON DEROGABILI DAI CCNL
Le disposizioni di cui al comma suddette non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una precisazione molto importante poiché in passato le norme vigenti sono state spesso derogate dai contratti collettivi negoziati con le organizzazioni sindacali.
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.