HomeMobilitàDecreto scuola: vincolo quinquennale su scuola su mobilità, assegnazione provvisoria e utilizzazione

Decreto scuola: vincolo quinquennale su scuola su mobilità, assegnazione provvisoria e utilizzazione

La Camera dei deputati ha approvato il Decreto scuola (Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126), approdato il 25 novembre dopo il lavoro svolto nelle Commissioni di merito riunite VII e XI, Cultura e Lavoro. Il testo ora passa al Senato per l’approvazione definitiva. Tra le norme introdotte vi sono quelle che riguardano il vincolo quinquennale su scuola e la cancellazione dalle graduatorie in seguito al superamento dell’anno di prova.

VINCOLO QUINQUENNALE
Il comma 17-octies dell’articolo 1 innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020- 2021, con alcune limitate eccezioni.
Tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021. Rispetto all’attuale normativa, che prevede attualmente un vincolo triennale di permanenza in una provincia, si allunga il periodo di permanenza (non più nella provincia, ma nella scuola di titolarità), da 3 a 5 anni scolastici.
Occorre precisare che, per la scuola secondaria, il docente è già tenuto a rimanere nella scuola dove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, in base a quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del d. lgs. 59/2017. L’obbligo di permanenza quinquennale dunque già vige per i docenti della scuola secondaria. In questo modo viene però esteso a tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).

Inoltre, in virtù del provvedimento in esame dunque l’obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso, rispettivamente, anche:

  • al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che supera il periodo di formazione e di prova del concorso straordinario; 
  • al personale docente ed educativo immesso in ruolo, su propria istanza, in territori diversi da quelli di pertinenza delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili.

La modifica prevista dal comma 17-octies mira a rendere coerente le specifiche disposizioni già introdotte con riguardo a determinate categorie di docenti, attribuendo dunque una valenza generale all’obbligo di permanenza quinquennale.

Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale.
La disposizione del presente comma non si applica inoltre al personale cioè al lavoratore con handicap grave o che assiste una persona con handicap grave purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è quindi subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento dovrebbe essere alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento. 

CANCELLAZIONE DA TUTTE LE GRADUATORIE
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Quindi, il superamento del periodo di prova comporta la cancellazione da ogni graduatoria (finalizzata sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato) ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari diverse da quella di immissione in ruolo.

NORME NON DEROGABILI DAI CCNL 
Le disposizioni di cui al comma suddette non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una precisazione molto importante poiché in passato le norme vigenti sono state spesso derogate dai contratti collettivi negoziati con le organizzazioni sindacali.
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Graduatorie di istituto I fascia: istanze dal 27 aprile all’11 maggio per gli aspiranti inseriti nelle GAE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la nota n. 9931 del 15 aprile 2026 con la quale vengono fornite indicazioni operative...

Graduatorie ATA 24 mesi: istanze dal 28 aprile al 19 maggio; entro il 21 aprile la pubblicazione dei bandi degli USR [NOTA]

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), ha emanato l'annuale nota con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali, ad esclusione, come è noto,...

Elenchi regionali: saranno suddivisi in due sezioni, sì all’inserimento degli idonei concorso straordinario 2020 [Le novità]

Importanti novità per il personale scolastico arrivano dal Parlamento. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato alcuni emendamenti nell’ambito dell’esame del decreto PNRR,...

Sostegno: conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27 [NOTA]

Con la nota n. 7766 del 26 marzo 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha dato indicazioni sulla procedura per la continuità...

GPS 2026/28, educazione motoria nella primaria: chiarimenti del MIM sulla valutazione dei titoli di laurea come titoli ulteriori [voce B.3 Tabella A/1]

Con la nota n. 8082 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e...

Riforma degli istituti tecnici: sospeso lo stato di agitazione dei sindacati dopo l’incontro al MIM

Si è svolto ieri, 8 aprile, l’incontro per il tentativo di conciliazione richiesto da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA UNAMS e...