La tabella titoli della mobilità (per i trasferimenti e i passaggi di cattedra\ruolo) prevede la valutazione di alcuni titoli culturali.
Fra questi vi rientrano:
- i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno nonché i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (voce D)
- CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011 (Voce I e L).
In questo articolo cercheremo di spiegare in quale voce deve essere caricato il corso di perfezionamento CLIL.
Diciamo subito che esistono diverse tipologie di corsi di perfezionamento CLIL da cui deriva spesso confusione.
Fondamentalmente è possibile distinguere:
- I titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL (con le caratteristiche di cui al DM 249/2010 e al DM 30 settembre 2011), titoli che nelle GPS sono valutati 6 punti.
- La certificazione ottenuta a seguito della frequenza dei percorsi di perfezionamento di 20 CFU ai sensi del DDG n. 6 del 16 aprile 2012 rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici. Si tratta di corsi che prevedono tra l’altro 2 CFU di tirocinio.
- I corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata di 60 CFU. In questo caso si tratta di normalissimi corsi di perfezionamento che non prevedono un tirocinio né una struttura ben definita dal Ministero. Si tratta dei corsi che nelle GPS sono valutati 3 punti se congiunti a certificazione linguistica.
DOVE INDICARE IL CORSO?
La stragrande maggioranza dei corsi CLIL posseduti dai docenti rientrano nell’ultima tipologia. Si tratta cioè di normalissimi corsi di perfezionamento, privi di tirocinio e che sono organizzati liberamente dalle varie università (così come esistono parimenti corsi di perfezionamento su tantissime altre tematiche).
Questi corsi non fanno in alcun modo riferimento al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012. É quindi assolutamente scorretto indicarli nelle voci I e L.
Trattandosi di corsi di perfezionamento 1500 ore 60 CFU possono però essere dichiarati nella voce generale “Master e Corsi di perfezionamento” (voce D della tabella titoli).
QUALI TITOLI INDICARE NELLE VOCI I E L?
Nelle voci I e L vanno indicati esclusivamente i titoli conseguiti ai sensi del DDG n. 6 del 16 aprile 2012, decreto che disciplina i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, rivolta ai docenti in servizio presso i Licei e gli Istituti Tecnici.
Tali corsi, che prevedono attività formative per un totale di 20 CFU, sono rivolti ai docenti di discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato in possesso di abilitazione e inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE)
Inoltre possono accedere anche i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie ma in tal caso senza alcun onere per lo Stato.
A tali corsi possono accedere:
- I docenti in possesso di certificazione di lingua di livello almeno C1.
- I docenti in possesso di certificazione di lingua di livello almeno B2, iscritti a frequentare un corso di formazione per conseguire il livello C1.
I corsi in questione sono realizzati da strutture universitarie, in possesso dei requisiti suddetti nel paragrafo precedente, individuate attraverso appositi bandi emanati dall’INDIRE. Gli USR concorrono alla realizzazione di tali corsi mediante apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei suddetti requisiti. Tali corsi prevedono tra l’altro 2 CFU di tirocinio diretto e altre caratteristiche molto stringenti stabilite da detto decreto.