Si è svolto ieri mercoledì 24 novembre 2022 il sesto incontro tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione scolastica avente per oggetto la revisione del CCNI sulla mobilità del personale docente e Ata, alla luce dell’Ordinanza del Tribunale di Roma che ha disposto la riapertura del negoziato (Ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022).
Nell’incontro di ieri non si è discusso della questione del vincolo triennale in attesa che sul punto vi sia anche un approfondimento politico. Abbiamo parlato della questione qui.
La discussione è stata invece incentrata sulle precedenze di cui alla legge 104/92. Infatti, il D.Lgs 105/22, tra le varie novità introdotte, ha previsto il superamento del principio del referente unico dell’assistenza a persona con disabilità grave.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Di qui infatti l’esigenza di tenere conto di tale modifica anche ai fini della possibilità di usufruire del diritto di precedenza per la mobilità e aggiornare l’articolo 13 del CCNI che disciplina appunto le c.d. “precedenze”.
Come rileva la FLC CGIL si tratta di una questione estremamente importante per due moviti:
- Chi assiste una persona con disabilità grave può godere di una precedenza che consente l’accesso ad un movimento con priorità verso il comune interessato
- Chi assiste un soggetto con disabilità grave può inoltre usufruire di una deroga al vincolo di permanenza nella sede (c.d. vincolo triennale), potendo presentare domanda di trasferimento.