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CCNI Mobilità: accordo Ministero/Sindacati sulle precedenze Legge 104/92, permane lo stallo sul “vincolo triennale”

Si è svolto ieri martedì 6 dicembre 2022 il quinto incontro tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione scolastica avente per oggetto la revisione del CCNI sulla mobilità del personale docente e Ata, alla luce dell’Ordinanza del Tribunale di Roma che ha disposto la riapertura del negoziato (Ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022).

La trattativa verte sostanzialmente su due aspetti:

  • La ridefinizione delle precedenze di cui alla legge 104/92 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 105/22 che ha previsto, tra l’altro, il superamento del principio del referente unico dell’assistenza a persona con disabilità grave.
  • L’applicabilità ai neoassunti 2022/2023 del nuovo vincolo triennale previsto dall’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, come formulato dal Decreto 36/2022 convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022. 

Sul primo punto, come riferisce la FLC CGIL, è stato trovato un punto di accordo sui principi che dovrà adesso essere declinato nel testo del nuovo contratto con una serie di disposizioni dettagliate.

Continua, invece, lo stallo riguardo l’applicabilità già ai neoassunti 2022/2023 del nuovo vincolo triennale previsto dall’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, come formulato dal Decreto 36/2022 convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022. 

  • Secondo l’amministrazione il nuovo vincolo trova applicazione nei confronti di tutto il personale assunto a partire dall’anno scolastico 2022/2023, anche se le nuove procedure concorsuali previste dalla riforma non sono state ancora avviate. 
  • Secondo i sindacati invece il blocco deve essere applicato solo agli assunti dalle nuove procedure concorsuali che non si sono ancora svolte. Il decreto infatti non prevede una norma transitoria che consideri retroattiva la validità delle stesse.

VEDI IL REPORT DELLA FLC CGIL

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