Con la nota 29502 del 27 settembre 2021 la Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione detta indicazioni, limitatamente all’anno scolastico 2021-22, relativamente alle supplenze da conferire al personale che ha presentato ad una o più istituzioni scolastiche la propria istanza di “messa a disposizione” (MAD).
In base a quanto contenuto nella nota del Ministero sarà possibile procedere alla nomina del personale in questione anche qualora risulti incluso nelle GPS e nelle graduatorie di istituto di altre province.
La nomina dell’aspirante può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito provinciale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. É necessario altresì che siano esaurite le graduatorie d’istituto della scuola interessata e delle scuole viciniore.
Viene quindi derogato quanto stabilito dalla Circolare Supplenze 2021/2022. Rimangono però valide le altre previsioni contenute nella Circolare supplenze, ovvero:
- che le MAD possano essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza
- che, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici diano precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati
- che le domande di messa disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debbano contenere gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, se in possesso dell’aspirante.
I contratti stipulati con aspiranti individuati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 60 del 10 luglio 2020, incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.


