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giovedì, Gennaio 16, 2025
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Modello di messa a disposizione per i corsi di recupero estivi

CORSI DI RECUPERO
Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi.

I corsi di recupero possono tenersi durante l’anno scolastico oppure al termine dello scrutinio finale, solitamente tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo.

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti e approvati dal consiglio d’istituto.

Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.

IL COMPENSO
Se le attività di recupero sono svolte oltre l’orario settimanale di insegnamento, queste sono volontarie e vengono retribuiti con un compenso a carico del fondo d’istituto.

Il compenso per i corsi di recupero è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al CCNL della scuola. In tale tabella sono previste, € 50,00 lorde per ogni ora aggiuntiva finalizzata ai corsi di recupero. La FAQ n. 1 del ministero precisa che non vi è alcuna distinzione fra i corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al compenso.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 92/2007, gli interventi di sostegno che hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno, a cominciare dalle fasi iniziali, rientrano, a tutti gli effetti, nell’attività di recupero e, in quanto tali, sono retribuiti con le stesse modalità.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio svolto nell’ambito dei corsi di recupero non è valutabile come servizio né nelle GAE né nelle graduatorie d’istituto, nonostante qualche dubbio sorga in merito alla loro valutabilità come “altre attività d’insegnamento” (esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie d’istituto).

Secondo l’opinione prevalente dunque tale servizio non sarebbe valutabile nemmeno in tale modo in quanto non si tratta di attività “extra-curriculari” (al contrario di quanto richiesto dalla tabella titoli della terza fascia per quanto concerne tali “altre attività d’insegnamento”).

ATTIVITÀ DI SPORTELLO
Le scuole possono anche realizzare attività di supporto assegnando uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e promozione dello studio individuale (c.d. “sportello didattico“). Tali docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario. Il compenso per le attività di sportello è di € 35,00 lorde come risulta dalla tabella 5 allegata al CCNL scuola.

MODELLO DI MESSA A DISPOSIZIONE
I docenti non in servizio presso la scuola possono inviare la propria auto-candidatura per lo svolgimento dei corsi di recupero estivi secondo le modalità eventualmente previste dalle stesse istituzioni scolastiche con proprio avviso.

Alcune scuole, a tal fine, mettono a disposizione un apposito modello di messa a disposizione. In mancanza, è possibile inviare un modello generico come quello riportato di seguito.

Modello di messa a disposizione

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