Ci pervengono segnalazioni di circolari emanate dalle Istituzioni Scolastiche in base alle quali, ai fini delle domande di messa a disposizione (MAD), si chiede ai docenti di dichiarare di non essere inclusi in altre graduatorie di circolo o di istituto in alcuna provincia. Si fa spesso riferimento a quanto stabilito dalle note n. 9416 del 18 settembre 2013 e 2436 del 1 agosto 2016.
Questa richiesta, purtroppo ancora presenta in qualche scuola, è assolutamente errata alla luce anche delle normative richiamate.
MAD PER POSTO COMUNE
Chiariamo subito che nessuna norma impone limiti per quanto riguarda l’invio di MAD per posto comune. Pertanto anche i docenti già iscritti nelle graduatorie d’istituto di una provincia potranno inviare MAD in altre province o anche nella medesima provincia stessa (evidentemente in scuole diverse da quelle scelte per le graduatorie d’istituto).
NOTA 9416 DEL 18 SETTEMBRE 2013
Per quanto riguarda le MAD su sostegno, la citata nota 9416 del 18 settembre 2013 riguarda i docenti forniti del titolo di specializzazione su sostegno ma che non siano iscritti in alcuna provincia. Nella nota si invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione la priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo di specializzazione su sostegno ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia. In sostanza, i docenti specializzati, anche convocati tramite MAD, devono avere priorità rispetto ai docenti non specializzati, anche iscritti in graduatoria.
CIRCOLARE SUPPLENZE ANNO SCOLASTICO 2016\2017
La circolare delle supplenze per l’anno scolastico 2016\2017 aveva lasciato qualche dubbio interpretativo laddove, parlando di supplenze su posto di sostegno, affermava che:
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati”.
Questo paragrafo è stato erroneamente interpretato (e purtroppo continua talvolta ad esserlo) e riferito alla totalità delle MAD su posti di sostegno. Invero, già da quella circolare risultava evidente che si trattasse delle sole MAD dei soli docenti specializzati in quanto nell’ultimo paragrafo si affermava che:
Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, […] i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado“.
Ciò rendeva evidente che la circolare nei paragrafi precedenti si riferisse alle MAD dei soli docenti forniti del titolo di specializzazione. La ratio della norma è chiara: poiché i docenti specializzati, non iscritti nell’elenco aggiuntivo per posti di sostegno, avranno priorità tramite MAD rispetto ai docenti individuati mediante incrocio delle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia, si vuole limitare tale “vantaggio” a una sola provincia.
CIRCOLARI SUPPLENZE ANNI SCOLASTICI 2017\2018 E 2018\2019
Le successive circolari per le supplenze per gli anni scolastici 2017\2018 e 2018\2019 hanno definitivamente chiarito ogni dubbio. Nella sezione dedicata ai posti di sostegno si afferma che:
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per POSTI DI SOSTEGNO in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati”.
Ciò significa che:
1) Coloro che hanno già dichiarato il titolo di specializzazione sul sostegno nei termini prescritti per l’aggiornamento delle graduatorie (aggiornamento triennale o finestre semestrali) e che quindi sono già presenti in una qualsiasi graduatoria d’istituto per POSTI DI SOSTEGNO, non possono presentare MAD per altra provincia.
2) Chi, invece, pur avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, non è iscritto in nessuna graduatoria d’istituto per posti di sostegno (o perché lo ha conseguito tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento\finestre semestrali delle graduatorie o perché non è proprio iscritto in nessuna graduatoria d’istituto), può presentare MAD solo per una provincia.
3) I docenti di terza fascia e quelli di seconda fascia privi di titolo di specializzazione, non sono soggetti ad alcuna limitazione nell’invio delle MAD. Resta fermo che potranno essere convocati soltanto in via residuale qualora non sia disponibile personale in possesso del titolo di specializzazione e solo dopo lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto.
ORDINE CONVOCAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO
Ricordiamo l’ordine con cui devono quindi avvenire le convocazioni per le supplenze su posti di sostegno:
1) Docenti specializzati inseriti nell’elenco aggiuntivo di sostegno GAE.
2) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della I fascia delle G.I.
3) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della II fascia delle G.I.
4) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della III fascia delle G.I.
5) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi delle scuole viciniore della provincia.
6) MAD dei docenti in possesso del titolo di specializzazione che non sono inseriti negli elenchi aggiuntivi (perché, ad esempio, hanno conseguito il titolo tardivamente rispetto alle “finestre semestrali”). Infatti, nel caso in cui si esauriscano gli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole viciniori, si fa ricorso alle domande di messa a disposizione di docenti specializzati.
7) Incrocio delle graduatorie d’istituto di prima fascia. Infatti, nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto, quindi a docenti non specializzati.
8) Incrocio delle graduatorie d’istituto di seconda fascia.
9) Incrocio delle graduatorie d’istituto di terza fascia.
10) MAD dei docenti non specializzati non inseriti in graduatoria.