L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre.
In particolare, ai padri lavoratori spetta:
- 1 giorno di congedo obbligatorio per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti entro il 31.12.2015;
- 2 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2017;
- 4 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2018 e fino al 31.12.2018;
- 5 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2019
A CHI SPETTA
Ai padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento. Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 D. lgs 151/2001).
RETRIBUZIONE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.