É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PA contenente importanti misure per la scuola (art. 5).
Il testo definitivo conferma quanto previsto nella bozza in merito all’applicazione del c.d. “vincolo triennale”.
Com’è noto l’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, così come modificato dal Decreto Legge 36/2022 ha introdotto, a decorrere dalle immissioni in ruolo 2022/2023 un nuovo vincolo triennale di permanenza nella medesima istituzione scolastica.
Ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nelle scorse settimane ha consentito la presentazione delle domande di mobilità con riserva proprio in attesa di un intervento legislativo. Ricordiamoo che l’OM sulla mobilità ha fissato al 2 maggio il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI.
L’art. 5 comma 13 del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che detto vincolo si applicherà a tutte le immissioni in ruolo a qualunque titolo effettuate a partire dal 2023/2024, rinviando di fatto di un anno la sua applicazione.
il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
In particolare, in base all’art. 13 comma 5 del d.lgs 59/2017:
- Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
- É prevista una deroga per i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
- Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

