L’art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha modificato l’articolo 399 comma 3 del Testo Unico del Comparto scuola (D.lgs 297/1994), introducendo il c.d. “vincolo quinquennale su scuola”, in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente normativa. La nuova norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali.
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
In base a tale norma, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
VINCOLO QUINQUENNALE PER TUTTI
Il blocco in questione si applica a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari, ecc.).
La legge di bilancio 2019 aveva introdotto, inoltre, limitatamente alle assunzioni dei docenti della scuola secondaria di secondo grado nominati dalle GM2018 e dai futuri concorsi ordinari, un vincolo quinquennale di permanenza nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo.
Come indicato nell’Allegato A (Istruzioni operative per le immissioni in ruolo), la disposizione supera, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, tutte le precedenti disposizioni speciali o settoriali, in quanto si tratta di una modifica alla normativa generale.
VINCOLO ANCHE PER ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, UTILIZZAZIONI E SUPPLENZE
Il blocco si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie ma, diversamente dalla normativa previgente, anche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola.
5 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO
Il superamento del blocco richiede che il docente trascorra 5 anni di servizio effettivo nella scuola di titolarità. Ai fini del computo del quinquennio quindi non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze che non siano equiparate al servizio effettivo.
Si ricorda in tal senso che i periodi di congedo di maternità e i periodi di congedo parentale si considerano servizio effettivo.
ECCEZIONI AL VINCOLO QUINQUENNALE (PERSONALE IN ESUBERO)
Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale. Questo significa che nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà eventualmente presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).
ECCEZIONI AL VINCOLO QUINQUENNALE (LEGGE 104)
L’art. 399 del Testo Unico prevede che:
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il vincolo quindi non si applica:
- al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.
La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è però subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento è alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
NORME NON DEROGABILI DAI CCNL
L’art. 17 novies del D.L. Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha altresì previsto che le suddette disposizioni, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una precisazione molto importante poiché in passato le norme vigenti sono state spesso derogate dai contratti collettivi negoziati con le organizzazioni sindacali.
LE NUOVE NORME NON SI APPLICANO RETROATTIVAMENTE
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.
Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159
Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico comparto scuola)
Allegato A (Istruzioni operative immissioni in ruolo 2020\2021)