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Vincitori concorso PNRR: sindacati chiedono di consentire lo svolgimento del periodo di prova anche a chi si abilita dopo la nomina

Con la nota 202382 del 26 novembre 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha fornito le indicazioni relative alle attività formative destinate nel periodo di prova ai docenti neoassunti e ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

DOCENTI PRIVI DI ABILITAZIONE
Nella nota viene ribadito che, a norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

  • i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.

PERCORSO ABILITANTE PER I VINCITORI
Occorre considerare che i vincitori del concorso immessi in ruolo, qualora siano privi dell’abilitazione, stipuleranno per il primo anno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

Una volta conseguita l’abilitazione, potranno stipulare l’anno scolastico successivo il contratto a tempo indeterminato durante il quale svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova. 

Il punto è stato confermato e chiarito in occasione della conversione del Decreto Legge 71/2024, laddove l’emendamento 14.02 ha previsto che:

Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazionesi applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

Pertanto:

  • Coloro che al momento dell’immissione in ruolo siano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato (ciò vale evidentemente sempre per i vincitori di concorso infanzia e primaria, in quali sono tutti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento).
  • Coloro che invece al momento dell’immissione in ruolo non sono ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU). Solo nell’anno scolastico 2025/2026 stipuleranno il contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

Infatti, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo e, in particolare nell’ambito della FASE II, il sistema chiederà se il neoassunto è in possesso o meno di abilitazione. Per un approfondimento si veda questo articolo.

LE RICHIESTE DEI SINDACATI
La FLC CGIL ha scritto al Ministero per richiedere un intervento del Ministero teso a chiarire che il docente che acquisisce l’abilitazione anche successivamente alla stipula del contratto possa ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e svolgere nell’anno scolastico 2024/25 il periodo di formazione e prova.

Il sindacato evidenzia come si sia creata una situazione di disparità a fronte di docenti che hanno sostenuto lo stesso concorso e lo stesso percorso abilitante.

Infatti, coloro che sono stati individuati come vincitori di concorso entro il 31 agosto 2024, hanno visto sfumare la possibilità di acquisire l’abilitazione prima dell’assunzione diversamente da coloro che, usufruendo della proroga delle assunzioni al 31 dicembre 2024, sono stati individuati tra novembre e dicembre e hanno invece potuto concludere per tempo il percorso abilitante.

L’insieme di queste circostanze ha determinato quindi una disparità di trattamento tra i primi, che hanno stipulato un contratto a tempo determinato e dovranno rinviare il periodo annuale di prova in servizio al 2025/26, e i secondi che beneficiano dell’assunzione a tempo indeterminato e svolgono già nel 2024/25 il periodo annuale di prova.

Pertanto, con una lettera inviata al Ministero si chiede di consentire lo svolgimento del periodo di formazione e prova anche a chi si abilita dopo la nomina.

Analoga richiesta è stata formulata anche dalla UIL Scuola RUA, che con una richiesta del 9 dicembre, sollecita un intervento urgente in cui si chiarisca che il docente possa dichiarare l’avvenuta acquisizione dell’abilitazione anche se questa è successiva alla sottoscrizione del contratto, con conseguente trasformazione dello stesso da tempo determinato a tempo indeterminato e con la possibilità di svolgimento, nell’anno scolastico 2024/25, del periodo di formazione e prova, anche in considerazione del fatto che i giorni di servizio finora svolti possono essere considerati utili ai fini del raggiungimento dei 180/120 giorni richiesti per l’anno di prova.

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