Con riferimento alle scuole speciali, occorre fare molta attenzione. Sebbene il modello delle scuole speciali sia stato superato (almeno nelle intenzioni), il testo unico del 1994 non ha abolito le scuole speciali. Queste sono ancora variamente presenti in tutto il territorio nazionale e nella maggior parte dei casi, si tratta di scuole annesse a centri di riabilitazione.
Le scuole speciali si distinguono in:
- scuole per ambliopi (CN)
- scuole per sordastri (DN)
- scuole per minorati psicofisici (EN)
- scuole per non vedenti (PN)
- scuole per sordomuti (RN)
Per insegnare nelle scuole speciali è necessario il possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine del corso previsto dall’art. 325, del D.lgs n. 297/94. Si tratta in sostanza del titolo di specializzazione su sostegno (purché polivalente).
Pertanto:
- per poter insegnare nelle scuole per ambliopi è necessario il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati della vista (o il titolo polivalente) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
- per poter insegnare nelle scuole per sordastri è necessario il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati dell’udito (o il titolo polivalente) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
- per poter insegnare nelle scuole per minorati psicofisici è necessario il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici (o il titolo polivalente) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
- Per poter insegnare nelle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l’istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal Ministero;
- per poter insegnare nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero.
Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
TIPOLOGIE DI POSTO
Le tipologie di posto relative alle scuole speciali sono le seguenti:
- scuole per ambliopi (CN)
- scuole per sordastri (DN)
- scuole per minorati psicofisici (EN)
- scuole per non vedenti (PN)
- scuole per sordomuti (RN)
I soggetti in possesso dei suddetti titoli di specializzazione possono richiedere di insegnare nelle scuole speciali.
Cosa diversa sono invece le tipologie di posti di sostegno nelle scuole\classi comuni che, esclusivamente nella scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di I grado si distinguono in:
- minorati della vista (CH)
- minorati dell’udito (DH)
- minorati psicofisici (EH)
IMMISSIONI IN RUOLO
Le Istruzioni Operative per le immissioni in ruolo, al punto A.13 chiariscono che
Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento o inserito nelle graduatorie concorsuali attualmente vigenti che dichiari all’atto della presentazione della domanda attraverso ilsistema informatizzato il possesso del titolo di specializzazione utile per l’insegnamento nella relativa scuola speciale; tale personale dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.
Pertanto nel caso in cui il candidato intenda dare disponibilità anche per i posti nelle scuole speciali dovrà compilare l’apposita sezione dichiarando:
- tipo di posto
- data del conseguimento
- Ente presso cui è stato conseguito il titolo
Bisogna prestare particolare attenzione nel compilare l’istanza e a non spuntare i codici sopra indicati se non si sia in possesso dello specifico titolo richiesto, ovvero, in caso di possesso del titolo, se non si abbia interesse ad essere assegnati sui posti di cui trattasi.
Infatti, come riportano alcuni avvisi degli USR, nel caso in cui all’esito delle procedure di nomina il candidato venisse assegnato su uno dei predetti posti speciali, in assenza di titolo, la nomina conferita verrà annullata, senza rifacimento delle operazioni che abbiano, invece, regolarmente interessato gli altri candidati.
VINCOLO QUINQUENNALE
Parimenti all’immissione in ruolo su posto di sostegno, anche il personale immesso in ruolo nelle scuole speciali, dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.