lunedì, Febbraio 10, 2025
HomeImmissioni in ruoloQuota 100: istruzioni per le immissioni in ruolo, ripartizione fra graduatorie, priorità...

Quota 100: istruzioni per le immissioni in ruolo, ripartizione fra graduatorie, priorità e recuperi

È stato emanato in data 18 maggio 2020 il DM n. 12 concernente le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di personale docente resi disponibili dai pensionamenti legati alla cosiddetta “quota 100

CONTINGENTE
Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2019/20, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti, secondo il prospetto allegato.

TEMPISTICHE
Le assunzioni dovranno avvenire prima delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/2021 mediante scorrimento delle varie graduatorie vigenti utili per le nomine in ruolo. Questo perché i relativi posti assegnati dovranno essere sottratti dalle disponibilità per le operazioni di mobilità.

RETROATTIVITÀ GIURIDICA
La nomina avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’a.s. 2020/2021. 
Questo significa che per i docenti assunti in questo modo è come se l’anno 2019/2020 sia stato giuridicamente svolto, con le relative conseguenze ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera. 

TITOLI DI RISERVA PER LE CATTEGORIE PROTETTE
Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizione contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

RIPARTIZIONE FRA LE GRADUATORIE
Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).

Per la Scuola Primaria-Infanzia

  • 50% alle GM del Concorso 2016 e successivamente alle GM del concorso straordinario 2018
  • 50% alle GAE

Per la Scuola secondaria

  • 50% alle GM del Concorso 2016 e successivamente alle GMRE del concorso FIT 2018
  • 50% alle GAE

PRIORITÀ NELLA SCELTA PER I DOCENTI INSERITI NELLE GM
I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta delle sedi rispetto agli assunti da GAE. Nel caso in cui le graduatorie di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria ad esaurimento e viceversa. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

COMPENSAZIONI
Qualora in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2018\2019 siano state conferite nomine alle GAE oltre il 50% per mancanza di Graduatorie di merito (art.399 del D.Lgs297/94), deve essere effettuata la restituzione alle GMRE 2019 al netto della restituzione già operata con le nomine dell’estate 2019.

POSTO DISPARI
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine (estate 2019) e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

NOMINE SU SOSTEGNO (VINCOLO QUINQUENNALE E UNIFICAZIONE DELLE AREE)
Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, le nomine in ruolo dalle GAE, non saranno più disposte per ambiti disciplinari per effetto dell’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno.
Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Sulle nomine in ruolo derivanti dalle GM del Concorso 2016, dalle GMRE del Concorso FIT e dalle GM del Concorso straordinario primaria-infanzia svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non si applica riguardo alla scelta della provincia.
Tuttavia, per tale personale è riconosciuta la precedenza della assegnazione della sede all’interno della provincia. In particolare, l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

ACCETTAZIONE E RINUNCIA
Il docente che ha già accettato il ruolo con le nomine 2019/20 può accettare una nuova proposta di assunzione in occasione delle presenti operazioni.

POSTO DI SOSTEGNO e SCUOLE SPECIALI PER MINORATI DELLA VISTA E DELL’UDITO
Il docente che accetta o rinuncia, una proposta di assunzione a tempo indeterminato su tali tipologie di posti, potrà accettare per lo stesso anno scolastico una nuova proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia. Sono esclusi gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione con il DM 21/05.

ACCETTAZIONE nuova nomina in RUOLO
Coloro che sono stati nominati in ruolo 2019/2020 in una provincia, possono accettare una nuova proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), nella stessa o in altre province in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria. 
È consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria.

PART-TIME
I docenti interessati possono stipulare, laddove ricorrano i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time secondo quanto previsto dalla legge 183/2010.

LINGUA INGLESE SU SCUOLA PRIMARIA
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, allatto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.
Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2019/20.

VINCOLO QUINQUENNALE
I docenti assunti in ruolo sui posti quota 100 non sono soggetti al nuovo blocco quinquennale introdotto a partire dal prossimo anno ai sensi dell’articolo 1 comma 17 octies del D.L. 126 per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo disposte da qualsiasi graduatoria di merito. Infatti il nuovo blocco è previsto per i futuri assunti in ruolo a partire dal 2020/2021. Sono soggetti in ogni caso al blocco quinquennale della legge 145/2018 i docenti che verranno assunti sui posti quoti 100 da GMRE 2018 della secondaria (ex FIT).

Vedi il Decreto
Vedi l’Allegato A
Vedi il Contingente

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Mobilità: precedenza nei trasferimenti per il personale con disabilità personale o che ha bisogno di cure continuative

Il personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative, nell'ambito delle procedure di mobilità ha diritto a usufruire della precedenza....

Manifestazione “Fare Turismo” – XXIV^ — Roma, 19-20-21- marzo 2025. Invito per gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti Tecnologici Superiori.

Si segnala la manifestazione “Fare Turismo” che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati all’orientamento, alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche,...

Rilevazione offerta formativa destinata ai vincitori di concorso-percorsi di completamento [Nota USR Emilia-Romagna]

L'USR Emilia Romagna, facendo seguito alla Nota congiunta MIM e MUR n. 2884 del 6 febbraio 2025, ha emanato la nota n. 5068 del...

Percorsi abilitanti “di completamento” per i vincitori di concorso (30/36 CFU): indicazioni operative [Nota MIM/MUR]

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) hanno emanato la nota n. 2884 del 6 febbraio...

Personale trasferito d’ufficio e diritto al rientro con precedenza nella scuola/comune di precedente titolarità [Nuovo CCNI e novità]

Il CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028, come il precedente, riconosce una precedenza per rientro nella precedente scuola di titolarità al personale scolastico...

Passaggio all’insegnamento con Metodo didattico-differenziato Montessori nella scuola sec. di I grado [CCNI Mobilità]

La Legge 1 ottobre 2024, n. 150, art. 2 comma 2 prevede che:A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo...