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Quota 100: ecco il Decreto per le immissioni in ruolo con retroattività giuridica

DECRETO IMMISSIONI IN RUOLO POSTI QUOTA 100
È stato emanato il Decreto contenente le disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 15.

CONTINGENTE
Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2019/20, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti, secondo il prospetto allegato.

RETROATTIVITÀ GIURIDICA
La nomina avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’a.s. 2020/2021. 
Questo significa che per i docenti assunti in questo modo è come se l’anno 2019/2020 sia stato giuridicamente svolto, con le relative conseguenze ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera. 

TITOLI DI RISERVA PER LE CATTEGORIE PROTETTE
Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

RIPARTIZIONE FRA LE GRADUATORIE
Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).

50% GAE; 50% (Graduatorie di Merito). Nell’ambito di quest’ultime la priorità assoluta spetta alle GM2016 rispetto alle GM2018 (concorso straordinario per la scuola secondaria) e GM2019 (concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria).

ASSUNZIONE DEI SOLI SOGGETTI INSERITI A PIENO TITOLO NELLE VARIE GRADUATORIE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
La sequenza delle operazioni è definita dall’allegato A – Personale docente. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 – del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688.

TUTELA DEL PERDENTE POSTO
Nei limiti del contingente assegnato dal presente decreto, non sono utilizzate le sedi disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI (personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la continuità didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alle dotazioni organiche dell’anno scolastico 2020/2021.

PRIORITÀ RISPETTO ALLA MOBILITÀ
L’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. 


Vedi il Decreto

Vedi l’Allegato A
Vedi il Contingente

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