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Nomine in ruolo: nella FASE II i vincitori concorsi PNRR dichiarano il possesso o meno dell’abilitazione all’insegnamento [Chiarimenti]

Si stanno svolgendo in queste settimane le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026.  Com’è noto, ai concorsi PNRR 1 e 2 hanno potuto partecipare anche i docenti privi di abilitazione ma in possesso dei 24 CFU o dei tre anni di servizio.

Ai fini dell’immissione in ruolo: 

  • Coloro che al momento dell’immissione in ruolo siano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato (ciò evidentemente è sempre vero per i vincitori di concorso di infanzia e primaria, in quali sono tutti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento).
  • Coloro che invece al momento dell’immissione in ruolo non sono ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU). Solo nell’anno scolastico 2026/2027 stipuleranno il contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

A tal fine nella FASE II delle immissioni in ruolo, nella sezione «Ulteriori dichiarazioni» gli aspiranti sono a tenuti a dichiarare di aver conseguito (o di non aver concluso) il percorso abilitativo all’insegnamento.

Ciò a prescindere dal fatto che l’abilitazione era già in possesso del candidato prima della partecipazione al concorso o meno. Ciò che conta è meramente il possesso dell’abilitazione anche perché abilitazione, una volta conseguita, non deve essere ripetuta.

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO SE L’ABILITAZINE VIENE CONSEGUITA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025

Il Decreto Scuola 2025, con le modificazioni apportate in sede di conversione, introduce però un’importante novità: per l’anno scolastico 2025/2026, i docenti vincitori del concorso PNRR privi di abilitazione all’atto della nomina, potranno ottenere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e svolgere l’anno di prova anche ad anno scolastico in corso, purché conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025.

Pertanto:

  • Qualora all’atto della nomina, i docenti vincitori di concorso siano privi dell’abilitazione nella specifica classe di concorso, sottoscriveranno inizialmente un contratto a tempo determinato.
  • Tuttavia, qualora conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, saranno assunti a tempo indeterminato ( il contratto da tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato, senza dover attendere, come è avveniva quest’anno, l’anno scolastico successivo).
  • Potranno svolgere l’anno di prova direttamente nell’anno scolastico 2025/2026 (invece di attendere l’anno successivo).

PERCORSO ABILITANTE PER I VINCITORI
Occorre considerare che i vincitori del concorso immessi in ruolo, qualora siano privi dell’abilitazione, stipuleranno per il primo anno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

Una volta conseguita l’abilitazione, potranno stipulare l’anno scolastico successivo il contratto a tempo indeterminato durante il quale svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova. 

Il punto è stato confermato e chiarito in occasione della conversione del Decreto Legge 71/2024, laddove l’emendamento 14.02 ha previsto che:

Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE
Il MIM lo scorso hanno ha fornito alle segreterie indicazioni per la gestione di queste situazioni. 

I vincitori di concorso:

  • qualora non siano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche se conseguita successivamente rispetto alla partecipazione al concorso, stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, qualora conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, saranno assunti a tempo indeterminato ( il contratto da tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato, senza dover attendere, come è avveniva quest’anno, l’anno scolastico successivo).
  • qualora invece al momento dell’immissione in ruolo non siano ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU).

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