In base alla legge 104/92 i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA PRECEDENZA
Ai sensi degli art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (art. 33 comma 5 Legge 104/1992).
In particolare questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:
- persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza (art. 21 della Legge 104/1992;.
- persone disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33 comma 5 Legge 104. In tal caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.
COME OPERA LA PRECEDENZA
La priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti si realizza, ovviamente, solo nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza.
Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all’interno della provincia, per la scelta della sede.
Le immissioni in ruolo sono articolate in due fasi:
- Fase I, relativa alla scelta della provincia
- Fase II, relativa all’assegnazione della scuola all’interno della provincia individuata nella fase I.
Nella prima fase concernente la scelta della provincia, il docente non godrà di alcuna precedenza e la provincia sarà individuata secondo il normale ordine di scorrimento della graduatoria.
Il docente godrà, invece, della priorità nella II fase relativa alla scelta della sede all’interno della provincia.
Per questo motivo nella fase 2 sarà possibile allegare le relative certificazioni comprovanti il diritto alla precedenza nella scelta della sede.
PER QUALI ISTITUTI SPETTA LA PRIORITÀ
Nel caso di disabilità personale, il diritto alla scelta si applica, per qualsiasi istituto scolastico anche se non ricadente all’interno della propria provincia di residenza.
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente appartenente alla stessa provincia di assistenza.
COME OPERA LA 104 NEL CASO DELLE GAE?
In generale va ricordato, che secondo le istruzioni operative alle immissioni in ruolo la sede viene assegnata prioritariamente agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti su base regionale e solo successivamente gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento.
Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato avviene sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso/tipologia di posto, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.
L’assegnazione di sede da parte dei candidati inseriti nelle GM avviene con priorità rispetto agli altri candidati del proprio concorso privi di precedenza e rispetto a tutti gli altri candidati che verranno assunti tramite GAE.
Successivamente all’assegnazione della sede ai candidati nominati dalle graduatorie dei concorsi regionali, si procederà all’assegnazione della sede ai candidati inseriti nelle GAE, dando precedenza nella scelta della sede a coloro i quali siano stati ammessi a fruire delle condizioni di cui alla Legge n. 104/92.
Questo significa che nella II fase delle immissioni in ruolo, i candidati inseriti nelle GAE che usufruiscono della Legge 104/1992 avranno priorità nella scelta della sede solo rispetto agli altri aspiranti presenti in GAE che non usufruiscono della Legge 104/1992.