Il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito in legge ha dettato nuove disposizioni per quanto riguarda le tempistiche di immissione in ruolo e la copertura dei posti vacanti in attesa della nomina dei vincitori.
Cosa succede nel caso di immissioni in ruolo disposte dopo il 31 agosto? In questo articolo cercheremo di dare una risposta a questo quesito distinguendo fra due situazioni molto diverse:
- Immissioni in ruolo disposte dopo il 31 agosto, da graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto (ma entro il 10 dicembre).
- Immissioni in ruolo disposte dopo il 31 agosto, da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto.
TERMINE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 4 del Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 dispone che:
Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il ((31 agosto)) di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell’anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina”.
Rispetto al termine ordinario del 31 agosto, il Decreto 71/2024 ha introdotto una deroga prevedendo che, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma del PNRR, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie di merito dei concorsi (banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) pubblicate dopo il 31 agosto 2024. comunque non oltre il 10 dicembre 2024.
GRADUATORIE PUBBLICATE DOPO IL 31 AGOSTO
I vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo.
I docenti vincitori assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima. Tuttavia, qualora siano beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, saranno confermati su tale posto.
Pertanto:
- Agli aspiranti immessi in ruolo dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto (ma entro il 10 dicembre) assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima.
- Tuttavia, qualora siano beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante (31 agosto) nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, saranno confermati su tale posto.
GRADUATORIE PUBBLICATE ENTRO IL 31 AGOSTO
Quanto detto si applica nel caso di immissioni in ruolo derivanti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto.
Invece, una diversa disciplina è dettata dal punto A.17 delle istruzioni operative (Allegato A) il quale prevede che:
Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.
Pertanto:
- Nel caso di nomina in ruolo successiva al 31 agosto (da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto), il docente prenderà servizio solamente nell’anno scolastico successivo (1 settembre 2025).
- La decorrenza economica sarà quindi il 1 settembre 2025
- La decorrenza giuridica invece sarà il 1 settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina).
- Agli aspiranti immessi in ruolo dopo il 31 agosto, non verrà assegnata una scuola di titolarità ma solo una provincia di titolarità.
- Durante l’anno scolastico 2024/2025, parteciperanno poi alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 e, al termine dei movimenti, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno nel 2025/2026 l’anno di formazione e prova.