Prenderà avvio nei prossimi giorni la c.d. Mini Call Veloce da GPS I fascia sostegno. Si tratta di una una procedura che riguarda solo i posti di sostegno e che trova applicazione in misura residuale, qualora residuino dei posti dopo le nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo.
La procedura si articola in due fasi:
- Fase I relativa all’assegnazione della provincia, in cui i candidati hanno avuto la possibilità di scegliere una regione e, all’interno di questa, una o più province.
- Fase II relativa all’assegnazione della sede all’interno della provincia in cui si è stati individuati nella fase I.
A differenza della Fase I, la Fase II non avverrà in modalità telematica. Si tratta infatti di una procedura non informatizzata che sarà gestita dagli uffici scolastici provinciali secondo i canali tradizionali. Occorre a tal fine monitorare attentamente e costantemente i siti internet degli uffici scolastici.
MINI CALL VELOCE GPS I FASCIA SOSTEGNO
La procedura è regolamentata dal DM 111 del 6 giugno 2024 art. 8 commi 6 e successivi, il quale dispone che:
Per i docenti di cui al comma 6, l’assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale.
Pertanto la rinuncia successiva già dopo l’assegnazione della provincia preclude il conferimento di qualsiasi supplenza (anche breve) e anche proveniente da graduatorie d’istituto per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto.
É fondamentale sottolineare questa importante differenza rispetto allo scorso anno. Infatti, il DM n. 119 15 Giugno 2023 che regolava la procedura per lo scorso anno, lasciava spazio alla possibilità di rinunciare successivamente all’assegnazione della provincia (purché la rinuncia avvenisse prima dell’assegnazione della sede (la specifica scuola).
Per cui per quanto riguarda la Mini call veloce, è utile fare questa differenza:
1) Mancata presentazione domanda o mancata assegnazione provincia: chi non partecipa alla “call veloce GPS I fascia” oppure risulta rinunciatario rispetto ad alcune province non espresse e chi, in ogni caso, non ottiene nessuna provincia tra quelle indicate nel modulo domanda, decade dalla procedura call veloce ma resta a pieno titolo nelle GPS nella provincia di inserimento, conservando il diritto di partecipare all’assegnazione delle supplenze.
2) Viceversa, chi nell’ambito della Call Veloce Gps I fascia ottiene l’assegnazione della provincia (FASE I), vedrà automaticamente preclusa la non possibilità, per l’a.s. 2024/25, di concorrere per le supplenze nella provincia di inserimento nelle GPS. Ciò, quindi, anche in caso di rinuncia successiva della scuola assegnata o di mancata assunzione in servizio l’1/9/2024.
Ciò segna un’importante differenza rispetto allo scorso anno quando invece la semplice assegnazione della provincia in call veloce (I fase) non implicava effetti sulle supplenze. Il nuovo decreto infatti prevede che già l’assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze (di qualsiasi tipo) per qualsiasi classe di concorso\tipologia di posto.
L’effetto sulle supplenze scatta quindi già momento dell’assegnazione della provincia (mentre lo scorso anno avveniva solo al momento dell’assegnazione della sede).
Per cui, al fine di evitare la sanzione e conservare il diritto al conferimento della supplenza, occorrerà eventualmente manifestare la volontà di partecipare alla Mini Call Veloce solo per quelle province in cui il candidato è disposto realmente a spostarsi.