È stato pubblicato il DM 579 del 2 agosto 2018 di autorizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018\2019 nonché per l’ammissione al terzo anno di FIT. L’allegato A fornisce indicazioni agli Uffici anche per permettere un comportamento univoco delle modalità che devono essere eseguite in fase di nomina.
CONTINGENTE
Il contingente di assunzioni è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico. In particolare è previsto un contingente pari a 57.322 posti, di cui 13.329 di sostegno.
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ruoli del personale docente sono regionali, di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa.
Pertanto, il valore riportato nella colonna “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo e di ammissioni al percorso di formazione (terzo anno FIT) effettuabili.
POSSIBILITÀ DI DESTINARE POSTI AD ALTRE CLASSI DI CONCORSO
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
COMPENSAZIONI E POSTI DISPARI
Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2017/18, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso docenti 2016, in quanto non era ancora vigente la relativa graduatoria e di conseguenza i relativi posti sono stati conferiti ai docenti presenti nelle Gae, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo da concorso bandito con DDG n. 105, 106 e 107 del 2017 nonché del DDG n. 85/2018.
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018.
PRECEDENZE IN BASE ALLA LEGGE 104/1992
Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi 2016 e concorsi 2018) , il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale. Invece, i docenti che si trovano nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede (all’interno dell’ambito).
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE FRA GM 2016 E GAE
I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta dell’ambito e delle sedi.
ORDINE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
- GM 2016 (vincitori, idonei (10%) nonché i candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali. A tali candidati verrà assegnata la provincia, l’ ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio.
- Nel caso di ulteriori disponibilità entro la quota del contingente destinata ai concorsi, si procederà alle ammissioni al terzo anno del percorso FIT. In tal caso i candidati delle GMRE sceglieranno la provincia e la sede in cui svolgeranno il terzo anno del percorso FIT.
- Successivamente si procederà alle nomine da GAE, assegnando l’ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio.
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
1) L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 5° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.
2) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
3) È consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
ESEMPIO 1 √: Docente inserito nelle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A-22 e inserito nella GM 2016 della provincia di Milano per la classe di concorso A-12. Il docente accetta dapprima l’incarico da A-22 da GAE nella provincia di Milano. Successivamente alla nomina, riceve convocazione per la classe di concorso A-12 per la medesima provincia di Milano. Il docente può accettare in virtù del punto 2 in quanto si tratta di convocazioni provenienti da diverse tipologie di graduatorie e per diversa tipologia di posto\classe di concorso.
ESEMPIO 2 √: Docente inserito nelle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A-22 e inserito nella GM 2016 della provincia di Bergamo per la stessa classe di concorso. Il docente accetta dapprima l’incarico da A-22 da GAE nella provincia di Milano. Successivamente alla nomina, riceve convocazione per la classe di concorso A-22 per la provincia di Bergamo. Il docente può accettare in virtù del punto 3 in quanto si tratta di convocazioni provenienti da diverse tipologie di graduatorie e per diversa provincia.
ESEMPIO 3 X: Docente inserito nelle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A-22 e inserito nella GM 2016 della provincia di Milano per la stessa classe di concorso. Il docente accetta dapprima l’incarico da A-22 da GAE nella provincia di Milano. Successivamente alla nomina, riceve convocazione per la classe di concorso A-22 per la stessa provincia. Il docente non può accettare in quanto si tratta di convocazioni provenienti dalla stessa provincia e per la stessa tipologia di posto\classe di concorso.
VALIDITÀ DELLE GMRE
Com’è noto nell’anno scolastico 2018/19 inizierà lo scorrimento delle nuove Graduatorie di merito regionali (GMRE), istituite in applicazione del Decreto legislativo n. 59/17, art. 17, comma 2. lettera b). La presente nota riporta le istruzioni anche per tali adempimenti.
Per le ammissioni al percorso di formazione (Terzo anno FIT), le graduatorie valide sono quelle relative al concorso per esami e titoli bandito con il DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate, così come previsto dal DM sulle assunzioni entro e non oltre il 31 agosto 2018. Di conseguenza, le procedure concorsuali che non saranno completate entro tale data, avranno validità dall’anno scolastico 2019/20.
GMRE E AMBITI VERTICALI
Relativamente alle GMRE di classi di concorso appartenenti ad ambiti verticali, lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso 2016.
MANCATA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DA GMRE
La mancata accettazione della nomina comporta la definitiva cancellazione dalla relativa GMRE. Con l’occasione si segnala il refuso “per quell’anno” contenuto nella nota prot. n. 22832 del 10 maggio 2018.
Pertanto, nel caso di rifiuto della nomina il docente sarà depennato definitivamente dalla relativa graduatoria GMRE (non dalle eventuali altre graduatoria in cui si è inseriti). In questo modo si chiarisce la precedente nota del 10 maggio dove la dizione “per quell’anno” aveva lasciato spazio a diverse interpretazioni.
ASSEGNAZIONE AL TERZO ANNO FIT DI PERSONALE NON DI RUOLO
Ai sensi del DM di autorizzazione l’ammissione al corso FIT da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali previste dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra classe di concorso/tipo posto. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.to L.vo 59/2017, il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
Rispetto alla nota del 10 maggio 2018 quindi viene precisato che il depennamento riguarda esclusivamente le graduatorie di merito regionali del concorso per gli abilitati e non “tutte le graduatorie di merito” (comprese quelle del concorso 2016). Pertanto, l’ammissione al corso FIT da GMRE non comporta il depennamento dalle GM 2016.
ASSEGNAZIONE AL TERZO ANNO FIT DI PERSONALE DI RUOLO
Nel caso che la nomina avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal CCNL del 2016/18, attualmente in vigore. Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa classe di concorso /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti.
DM 579 del 2 agosto 2018
Allegato A al DM 579 del 2 agosto 2018