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Immissioni in ruolo: opera la riserva di posti prevista dalla Legge 68/1999 per le categorie protette

La Legge 68/1999 prevede una riserva di posti a favore di alcune categorie protette. In particolare, si prevede che nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

  1. 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  2.  lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  3. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
La legge 12 marzo 1999, n. 68 distingue  i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.  I disabili sono:
  • invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
  • invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Le  altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); 
  • soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio.
  • profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;

Per poter usufruire della riserva dei posti i soggetti in questione devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999. La riserva in questione opera sia per le assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali sia per quelle derivanti dalle GAE. Non opera invece per quanto riguarda le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.

Aliquota Legge68

In sostanza per la scuola operano due diverse aliquote, una del 7% a favore della categoria “disabili” (che ricomprende gli invalidi civili, gli invalidi da lavoro e le altre categorie sopra riportate) e una dell’1% per le altre categorie (orfani e coniugi superstiti, profughi italiani, soggetti equiparati), per un complessivo 8% di posti riservati.

Si fa presente inoltre che per la categoria “vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche” non è prevista una specifica aliquota data la precedenza assoluta di tale categoria sulle altre secondo l’art. 12 della legge n. 466 del 13/8/80.

COME FAR VALERE IL TITOLO DI RISERVA
Per quanto riguarda i concorsi, il titolo di riserva deve essere dichiarato entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in quanto tutti i titoli, compresi i titoli di riserva, vanno posseduti entro la scadenza delle domande di partecipazione al concorso).

Per quanto riguarda le Graduatorie ad esaurimento (GAE) il titolo di riserva può essere inserito al momento dell’aggiornamento annuale delle GAE.

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Per poter usufruire della riserva dei posti i soggetti in questione devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999.

Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

COME AVVIENE L’IMMISSIONE IN RUOLO
Per quanto riguarda le nomine in ruolo nell’effettuazione delle nomine si procede in conformità alla Circolare Ministeriale 248 del 7 novembre 2000:

a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Si procede quindi a calcolare rispettivamente il 7% e l’1% sul totale dei posti in organico. Il calcolo va effettuato per ciascuna classe di concorso \ tipologia di posto, arrotondando in eccesso per frazione decimale è uguale o superiore a 50. La frazione numerica uguale o inferiore allo 0.50 viene arrotondata all’unità per difetto. Nel caso in cui le aliquote siano già sature non si procede a nuove assunzioni di riservisti.

Alcuni uffici scolastici, a tal proposito, pubblicano i prospetti con l’elenco delle disponibilità per le nomine da conferire ai beneficiari della Legge 68/1999 (posti totali in organico, numero posti occupati, posti residui). Vedi il prospetto pubblicato dall’ambito di Reggio Calabria.

b) si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

GRADUATORIE UNICHE
Le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, hanno sancito che per le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, queste devono essere considerate come graduatoria unica, a prescindere dalla loro articolazione in fasce. Quindi laddove non ci siano più candidati riservisti da assumere nella I o II fascia delle GaE, l’amministrazione dovrà procedere all’assunzione dei candidati presenti nella III fascia anche a discapito di aspiranti non riservatari appartenenti allo stesso scaglione.

Alla stregua delle considerazioni svolte dal più volte citata L. n. 68 del 1999, art. 3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. 

Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perché legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell’ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3″.

Quanto detto vale con riferimento alle assunzioni dalle GaE. Ricordiamo che le GaE, benché articolate in diverse fasce, sono graduatorie ormai chiuse a nuovi inserimenti dal 2008 e riservate esclusivamente a docenti abilitati.

Le Istruzioni Operative (Allegato A) inoltre affermano che:

  • Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Disabilità, invalidità e categorie protette: i benefici per i concorsi e le assunzioni
VEDI LE ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE IMMISSIONI IN RUOLO

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