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Immissioni in ruolo: nel caso di esaurimento delle graduatorie, i posti residui si aggiungono all’altra tipologia di graduatoria

RIPARTIZIONE DEI POSTI
Come è noto, in base a quanto disposto dall’articolo 399 del D.lgs n.297/1994 (c.d. Testo Unico comparto scuola), per le nomine in ruolo del personale docente di tutti i gradi di istruzione, si attinge per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (c.d. Graduatorie di merito) e per il restante 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’
art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006.


NEL CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE DI MERITO

Ai sensi dell’art. 399 del Dlg. 297/94 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico successivo.

NEL CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Il novellato Dlg. n. 59/2017, all’articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, all’articolo 4, comma 1-ter, hanno previsto che in caso di esaurimento (o di insufficiente capienza) delle graduatorie ad esaurimento i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali. Anche in questo caso, detti posti vanno reintegrati in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico successivo.

Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell’articolo 4, comma 1-ter del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96.

RESTITUZIONE DEI POSTI
Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2019/2020, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali.
La predetta restituzione opera anche nel caso in cui non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine in ruolo per l’anno scolastico 2018/19.

POSTO DISPARI
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

CHIAMATA VELOCE
Sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, si procederà tramite la procedura assunzionale per chiama.

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