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Nomine in ruolo e Legge 104: priorità nella scelta della sede solo nella seconda fase all’interno della provincia

In base alla legge 104/92 i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA PRECEDENZA
Ai sensi degli art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (art. 33 comma 5 Legge 104/1992).

In particolare questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:

  • persone con disabilità (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza (art. 21 della Legge 104/1992);
  • persone con disabilità in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
  • persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33 comma 5 Legge 104. In tal caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

COME OPERA LA PRECEDENZA
La priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti si realizza, ovviamente, solo nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza.

Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all’interno della provincia, per la scelta della sede.

Questo significa che nella prima fase concernente la scelta della provincia, il docente non godrà di alcuna precedenza e la provincia sarà individuata secondo il normale ordine di scorrimento della graduatoria. Il docente godrà, invece, della priorità nella scelta della sede all’interno della provincia.

Nell’ambito delle procedure di immissioni in ruolo, articolate in due fasi, la priorità della scelta opererà quindi nella seconda fase (quella relativa all’assegnazione delle sedi all’interno della provincia). Per questo motivo, nella fase 2 sarà possibile allegare le relative certificazioni comprovanti il diritto alla precedenza nella scelta della sede. 

PER QUALI ISTITUTI SPETTA LA PRIORITÀ
Nel caso di disabilità personale, il diritto alla scelta si applica, per qualsiasi istituto scolastico anche se non ricadente all’interno della propria provincia di residenza.

Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente appartenente alla stessa provincia di assistenza.

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