L’USR Lazio ha emanato la nota n. 35043 del 6 Settembre 2022, inviata alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la quale si forniscono chiarimenti sulle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023.
Il 31 agosto 2022 è terminata l’individuazione dei docenti da immettere in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023, incluse le “surroghe” per la copertura dei posti lasciati vacanti e disponibili dai colleghi che hanno rinunciato alle proposte fattegli. Potranno essere effettuate altre proposte di contratti a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. concorso straordinario BIS).
Nella nota, per agevolare il lavoro delle segreterie scolastiche si forniscono le seguenti indicazioni, corredate dall’elenco (in allegato) delle nomine da disporre presso ciascuna scuola, come di seguito specificato.
Nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, per scorrimento delle graduatorie a esaurimento e di merito I decreti sopra elencati delegano il dirigente scolastico alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Per agevolare il lavoro delle segreterie scolastiche, molti contratti sono stati precaricati sul sistema a cura di questo Ufficio. I contratti non sono stati precaricati quando mancava sul sistema informativo una qualsiasi informazione tra quelle occorrenti a redigerli.
L’allegato 1 reca, per ciascuna istituzione scolastica, l’elenco dei contratti a tempo indeterminato (campo “Grad.” diverso da “9BIS”) da stipulare, con l’indicazione di quali siano precaricati; gli altri dovranno essere inseriti sul sistema informativo a cura delle segreterie. Le segreterie dovranno verificare, assieme al docente neoassunto, l’esattezza dei dati inseriti nelle bozze di contratto precaricate.
Occorre, cioè, procedere alla stipula dei contratti anche quando non siano già precaricati sul sistema informativo, purché, ovviamente, in corrispondenza alle sole offerte di lavoro recate dai decreti elencati in apertura e riportate per comodità all’allegato 1.
Le immissioni in ruolo per scorrimento delle GAE e delle GM non possono riguardare soggetti diversi da quelli inclusi nei menzionati decreti, cioè diversi da quelli elencati all’allegato 1 (campo “Grad.” diverso da “9BIS”), nemmeno nel caso in cui abbiano ricevuto una e-mail del sistema informativo che li qualifica quali destinatari di una proposta di sede. Infatti, anche alcuni candidati poi esclusi hanno ricevuto la e-mail in questione.
D’altro canto, l’immissione in ruolo può riguardare soggetti che non abbiano ricevuto la predetta e-mail, ad es. per banali disguidi tecnici.
Nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, al personale già titolare di contratti a tempo determinato di cui all’art. 59, co. 4, del DL 73/21
Il 31 agosto 2022 si è conclusa, per molti dei docenti interessati, la procedura di immissione in ruolo disciplinata dall’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. “immissioni da GPS”).
Si verificano i seguenti casi:
- caso a) — i docenti che abbiano concluso con esito positivo il periodo di prova e che siano risultati idonei all’esito della prova disciplinare di cui all’art. 59, cc. 7 e 8, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 hanno diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato presso la scuola loro assegnata, per la medesima classe di concorso e tipologia di posto del precedente contratto a tempo determinato annuale;
- caso b) — i docenti che abbiano concluso con esito positivo il periodo di prova ma che non siano risultati idonei all’esito della prova disciplinare non possono ottenere il passaggio in ruolo e non hanno nemmeno diritto a ottenere il rinnovo del precedente contratto a tempo determinato annuale;
- caso c) — i docenti che non abbiano concluso con esito positivo il periodo di prova o che lo debbano, comunque, ripetere avendolo rinviato, hanno diritto a ottenere un nuovo contratto a tempo determinato annuale per l’anno scolastico 2022/2023 presso la medesima istituzione scolastica e per la stessa tipologia di posto e classe di concorso.
Nei casi a) e c) può essere successo che il docente sia risultato sovrannumerario; in tal caso avrà ottenuto una nuova sede di servizio e i relativi contratti, rispettivamente a tempo indeterminato e determinato, saranno stipulati presso la nuova scuola.
Nuovi contratti di lavoro a tempo determinato annuale, al personale individuato ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del DL 73/21
L’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone lo svolgimento di una procedura concorsuale straordinaria i cui vincitori sono assunti con un contratto a tempo determinato annuale.
L’allegato 1 reca, altresì, per ciascuna istituzione scolastica, l’elenco dei vincitori ai quali sia stata già formulata una proposta di contratto a tempo determinato. Si tratta delle righe che al campo “Grad.” presentano il valore “9BIS”.
I contratti a tempo determinato annuale in questione non possono riguardare soggetti diversi da quelli inclusi nei decreti menzionati in premessa, cioè non possono essere offerti a soggetti diversi da quelli elencati all’allegato 1 (campo “Grad.” uguale a “9BIS”), nemmeno nel caso in cui abbiano ricevuto una e-mail del sistema informativo che li qualifichi quali destinatari di una proposta di sede.
D’altro canto, il contratto annuale può riguardare soggetti che non abbiano ricevuto la predetta e-mail, ad es. per banali disguidi tecnici.
Aspiranti destinatari di più proposte contrattuali, a tempo indeterminato o determinato annuale ai sensi dell’art. 59, co 9-bis, del DL 73/21.
Alcuni aspiranti hanno ricevuto più di una proposta di immissione in ruolo o di contratto a tempo determinato annuale di cui all’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nessuno può accettarne più d’una.
Aspiranti non inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1
Il personale non incluso nell’elenco di cui all’allegato 1 non può sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato né a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (fanno eccezione i contratti a tempo indeterminato ottenuti a seguito del superamento della procedura di cui all’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021). Il divieto si applica anche nel caso in cui l’interessato abbia ricevuto una e-mail dal sistema informativo che ne annuncia l’immissione in ruolo.
Le e-mail in questione, infatti, sono state inviate anche ad aspiranti successivamente esclusi, che non hanno diritto al contratto, nonché ad aspiranti che hanno diritto unicamente all’accantonamento del posto. Gli unici aspiranti che hanno titolo ai predetti contratti sono quelli inclusi nei decreti nn. 738, 740, 777, 782, 807, 808, 809, 810, 812, 816, 817, 818, 820, 821, 824, 1114, 1118, 1162, 1268, 1270, 1272, 1273, 1278, 1308, 1320, 1350, 1384, 1389, 1400, 1403, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410 e 1411 del 2022 ed elencati per comodità all’allegato 1.
Aspiranti destinatari del solo accantonamento del posto e iscritti con riserva nella graduatoria di origine
Il personale elencato all’allegato 2 è destinatario del solo accantonamento del posto a livello provinciale. Non può sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso e per il canale di reclutamento indicati.
Presa di servizio
Gli aspiranti ai quali sia stata proposta l’immissione in ruolo e quelli che siano destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, devono prendere servizio il primo settembre 2022, così accettando la relativa nomina.
Nel caso di mancata presa di servizio entro il termine stabilito e di accettazione condizionata della nomina l’interessato decade. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
Il personale scolastico di ruolo in servizio presso le scuole e le iniziative scolastiche italiane all’estero di cui al decreto legislativo n. 64 del 2017 che, a seguito del superamento di un concorso, possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni.
I dirigenti scolastici possono accogliere le richieste motivate degli aspiranti che vogliano posporre la presa di servizio perché già impegnati in un precedente rapporto di lavoro che prevede un periodo di preavviso per le dimissioni; in questo caso la presa di servizio è differita al primo settembre 2023. Ciò vale solo per i rapporti di lavoro dipendente con datori privati, mentre i titolari di precedenti rapporti di lavoro pubblici si avvalgono della disposizione di cui all’art. 436, co. 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 («Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio»).
Il personale che non accetta la nomina entro il primo settembre 2022 o che non si presenta ad assumere servizio senza giustificato motivo pur avendola accettata, decade dalla nomina. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla presa di servizio.
Personale che non accetta la nomina o non assume servizio il primo settembre o non si avvale della facoltà di rinviare la presa di servizio
Il personale che non accetta la nomina entro il primo settembre o che non si presenta ad assumere servizio senza giustificato motivo pur avendola accettata, decade. Decade, altresì, il personale che rinunci espressamente.
In questi casi spetta alla scuola cancellare dal sistema informativo il contratto eventualmente precaricato e comunicare prima possibile la rinuncia/decadenza all’ambito territoriale provinciale competente per territorio.
Gli aspiranti rinunciatari che erano già di ruolo proseguono il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La scuola della nuova titolarità cancella dal sistema informativo il contratto eventualmente precaricato e verifica, assieme alla scuola del precedente ruolo, che quest’ultimo non abbia più termine al 31 agosto 2022.
Posti rimasti, per qualunque motivo, vacanti e disponibili o anche solamente disponibili
Gli Ambiti territoriali provinciali stanno procedendo a coprire i posti rimasti, dopo le immissioni in ruolo, vacanti e disponibili o anche solamente disponibili, mediante scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Ad oggi tutti gli Ambiti territoriali provinciali hanno terminato di coprire i posti dell’organico di diritto di sostegno mediante le nomine di cui all’art. 59, co. 4, del decreto legge n. 73 del 2021. Questa settimana e, comunque, prima dell’avvio delle lezioni, tutti gli Ambiti territoriali provinciali provvederanno a coprire tutti i posti rimasti, sia dell’organico di diritto sia del cd. “organico di fatto”, mediante scorrimento delle GPS.
Tutti i posti, quando inizieranno le lezioni, saranno coperti (v. paragrafo successivo per i posti accantonati ai sensi dell’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021).
Può capitare, tuttavia, che posti già coperti con nomine in ruolo o da GPS si liberino successivamente per effetto della rinuncia, anche tardiva, o dell’abbandono del servizio da parte dell’aspirante individuato, oppure per il passaggio a tempo parziale, oppure ancora perché l’aspirante individuato si avvale della facoltà di cui all’art. 13, co. 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Lo scorso anno scolastico 2021/2022 questo fenomeno ebbe dimensioni cospicue, soprattutto nel territorio della Città metropolitana di Roma capitale.
Gli Ambiti territoriali provinciali proseguiranno con le nomine da GPS per coprire, periodicamente, i posti che si potranno liberare in futuro a seguito delle eventuali rinunce o degli abbandoni. Poiché ogni turno di nomine richiede, per ragioni tecniche, circa una settimana, e poiché può passare un po’ di tempo prima che l’Ambito territoriale provinciale riceva dall’interessato o dalla scuola di servizio notizia della rinuncia o dell’abbandono, tutte le istituzioni scolastiche dovranno coprire i posti che si potranno liberare dopo l’inizio delle lezioni mediante nomine a tempo determinato dalle graduatorie di istituto (cd. “supplenze brevi”), in attesa che l’Ambito territoriale possa scorrere (nuovamente) le GPS.
Ai sensi dell’art. 41 del CCNL, questi contratti dovranno recare un termine, che si suggerisce di porre a sette giorni, per consentire la successiva nomina da GPS.
Posti dell’organico di diritto accantonati ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021
Molte delle procedure concorsuali straordinarie previste dall’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono terminate e i vincitori sono stati già assunti.
Alcune procedure devono, invece, ancora terminare, poiché il bando è recente (risale al 6 maggio) e la numerosità dei candidati non ha sempre consentito di concluderle entro 31 agosto 2022.
Con decreto del 26 agosto 2022, n. 1320 sono stati accantonati i posti da destinare ai futuri vincitori delle procedure che stanno per terminare.
Si rammenta che lo stesso decreto disponeva che tali posti (che per comodità si riportano all’allegato 3) debbano essere coperti dalle singole istituzioni scolastiche «, nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e saltuario, ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, ai quali si applica l’articolo 41, comma 1, secondo periodo, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto “Istruzione e ricerca”».
Si invitano, perciò, le istituzioni scolastiche che ancora non avessero provveduto, a coprire i posti in questione mediante contratti di “supplenza breve e saltuaria”.
Personale che chiede di instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato, o di trasformare a tempo determinato un precedente rapporto di lavoro
Può capitare che il personale sia docente sia ATA, esclusi i DSGA, già titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o destinatario di un’offerta di contratto di tal tipo in quanto neo-assunto, chieda di trasformare il rapporto (o di instaurarlo) a tempo parziale.
La materia del rapporto di lavoro a tempo parziale è regolata dall’art. 39, per il personale docente, e dagli artt. 44, cc. 8, e 58, per il personale ATA, del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, mantenuti in vigore ai sensi dell’art. 1, co. 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, nonché dall’art. 18, co. 6, di tale ultimo contratto per il caso particolare delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Queste disposizioni richiamano, inoltre, l’ordinanza ministeriale n. 446 del 1997, con le integrazioni recate dall’ordinanza ministeriale n. 55 del 1998. In breve, il personale può chiedere di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale o, nel caso di nuovi assunti, di instaurarlo direttamente in tal maniera.
I dirigenti scolastici, ricevuta l’istanza, dovranno affidarsi alle comunicazioni degli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale.
Se non vi è residuo sul contingente le istanze dovranno essere rigettate. In caso contrario, i dirigenti scolastici dovranno contemperare le esigenze espresse dal dipendente con l’impatto sull’organizzazione; nel caso dei docenti ciò significherà, ad es., salvaguardare l’unicità del docente per ciascun insegnamento impartito in ciascuna classe, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici. A ulteriore esempio, nel caso dei docenti di sostegno la richiesta potrà essere accolta senza particolari vincoli orari a condizione che ciò non comporti che alcune ore di sostegno, relative a uno stesso studente, già affidate a un solo docente debbano, invece, essere affidate a due.
In caso di accoglimento, le istanze dovranno essere mantenute agli atti della scuola e occorrerà provvedere ad acquisirle al SIDI, utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.
Una volta acquisita la domanda al SIDI, le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria territoriale dello Stato e agli Ambiti territoriali provinciali per il visto. Alla Ragioneria dovrà essere trasmesso, altresì, il contratto stipulato a seguito dell’immissione in ruolo.
Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e sarà prorogato automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegrazione a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dalla citata ordinanza ministeriale n. 55 del 1988.
Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a porre la massima attenzione nel non inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato, prima della scadenza del prescritto periodo minimo, provvedimenti di reintegrazione del tempo pieno o modifiche dell’orario a tempo parziale, se non preventivamente autorizzati dall’Ambito territoriale provinciale in sede di emissione del provvedimento annuale sul rapporto di lavoro a tempo parziale.
Infine, si fa presente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, co. 6, 39, 44 e 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a tempo parziale. Le relative richieste da parte dei docenti interessati dovranno essere rivolte al dirigente scolastico della scuola assegnata che ne valuterà l’ammissibilità. È opportuno precisare che la richiesta di concessione del tempo parziale può essere avanzata solo dai docenti e dagli ATA con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non anche da chi è destinatario di “supplenza breve”. La concessione del tempo parziale in relazione a supplenze con scadenza al 31 agosto implica che, a seguito della disaggregazione del posto interno o tra più scuole, originariamente annuale e vacante, l’incarico e la relativa retribuzione saranno considerati con scadenza al 30 giugno.
Si ribadisce che le istituzioni scolastiche devono rispettare le indicazioni degli Ambiti territoriali provinciali in merito al contingente di posti destinabili al tempo parziale, e devono informarli tempestivamente dell’avvenuta instaurazione o trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche per consentire le conseguenti nomine sulle ore che si sono liberate.
Personale docente che chiede di avvalersi della facoltà di cui all’art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 29 novembre 2007.
L’art. 399, co. 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 dispone che ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria si applichi l’art. 13, co. 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
Ai sensi dell’art. 13, co. 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017, i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado (e quelli dell’infanzia e della primaria per quanto disposto dall’art. 399, co. 3, sopra citato) neoassunti in ruolo possono «accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia[no] titolo», sostanzialmente riprendendo quanto già in precedenza previsto (ma poi implicitamente abrogato dal legislatore medio tempore limitatamente ai neo immessi in ruolo e sino alla recente novella dell’art. 399 del testo unico) dall’art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, mantenuto in vigore ai sensi dell’art. 1, co. 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, che disponeva che il personale docente potesse «accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.»
Ne discende che i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 possono accettare un contratto di docenza a tempo determinato «per l’intero anno scolastico» (cfr. citato art. 13 co. 5), cioè su posto vacante e disponibile sino al 31 agosto 2023, purché per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso rispetto a quella dell’immissione in ruolo.
I posti lasciati disponibili (ma non vacanti) dai docenti di ruolo che accettino un contratto sino al 31 agosto 2023 per un’altra tipologia di posto o classe di concorso sono coperti con contratti a tempo determinato sino al termine dell’attività didattica, cioè sino al 30 giugno 2023.
Invece, i docenti titolari di contratto a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 59, cc. 4 o 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 non possono accettare un contratto a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 13, co. 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017, perché il nuovo eventuale contratto coprirebbe integralmente il periodo di quello stipulato ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2021.

