Le immissioni in ruolo avverranno per:
- il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM)
- per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE)
Per quanto riguarda poi le GM occorre fare un’ulteriore distinzione a seconda del grado\ordine di scuola.
COMPENSAZIONI E POSTO DISPARI
Nel caso in cui, negli anni scolastici precedenti, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e, qualora non vi siano state penalizzazioni, alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Soffermandoci sulla ripartizione fra GAE e GM, le istruzioni operative (Allegato A) per le immissioni in ruolo, al punto A.2 prevedono che:
Ai sensi dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.
Parimenti,
Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esauritao non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria, e dell’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria
Pertanto, nella ripartizione del contingente fra GM e GAE, gli uffici scolastici dovranno tenere conto, non solo della ripartizione teorica fra le due tipologie di graduatorie (50% e 50%), ma anche della consistenza delle stesse.
Nel caso in cui le GAE non siano capienti, occorre procedere alla nomina dalle graduatorie concorsuali.


