L’art. 399 comma 1 del Testo Unico comparto scuola dispone che:
L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali”.
In altri termini, il 50% delle immissioni in ruolo avviene attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e il restante 50% avviene attingendo alle graduatorie ad esaurimento (GAE) cioè concorsi per soli titoli.
Tale distribuzione fra GAE e GM opera a livello provinciale e non a livello regionale. Ciò significa che tale ripartizione deve essere effettuata sul contingente disponibile per le assunzioni a livello provinciale.
Ad esempio, se nella provincia X, per una certa classe di concorso, è previsto un contingente di assunzioni pari a 6 posti si procederà ad assumere 3 persone dalle GAE e 3 persone dalle GM 2016.
POSTI DISPARI E RECUPERI
L’allegato A (Istruzioni Operative) al Decreto 138 del 13 Luglio 2023 dispone che:
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorso Ordinario“.
Ciò significa che nel caso in cui, a livello provinciale, il contingente di assunzioni preveda un numero di posti dispari, l’unita eccedente deve essere assegnata alle graduatorie di merito salvo gli eventuali recuperi che dovranno essere effettuati se nelle tornate di nomine precedenti una certa graduatoria è stata penalizzata (ciò può verificarsi quando l’anno precedente l’unità eccedente è andata all’altra graduatoria oppure quando l’anno procedente non si è proceduto alla nomina da una certa graduatoria per mancanza di candidati o perché la graduatoria di merito non è stata ancora approvata e pubblicata).
COSA SUCCEDE SE LE GAE SONO ESAURITE?
In molte province e per molte classi di concorso le GAE (graduatorie ad esaurimento) sono esaurite.
Le istruzioni operative in questo caso dispongono che:
Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali
e viceversa:
nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.
Tale nota operativa trova il loro fondamento giuridico nel dettato dell’art 399 comma 2 del Testo Unico comparto scuola:
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva”.
CASI CONCRETI
Ipotizzando dapprima che non esistano recuperi da effettuare, la ripartizione dei posti previsti dal contingente dovrà essere effettuata attribuendo a ciascuna graduatoria il 50% dei posti e assegnando il posto dispari alla graduatoria di merito del concorso ordinario.

Nel caso in cui nelle tornate precedenti si è assunto in misura maggiore da una graduatoria rispetto all’altra, occorrerà procedere ai recuperi.
Nella tabella sottostante si ipotizza che nelle province di Roma, Catania e Palermo nel precedente anno l’unità eccedente sia stata attribuita alle graduatorie di merito.
Nella provincia di Roma, essendo i posti previsti in numero pari, si procederà sempre alla classica equa ripartizione fra GM e GAE. Nelle province di Catania e Palermo, invece, dove il numero di posti previsto dal contingente è dispari, si procederà al recupero dei posti assegnati in eccesso nelle tornate precedenti.

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE FRA GM
Per quanto riguarda la quota (50%) destinata alle procedure concorsuali i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:
- 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie, essendo scaduto il quinquennio di validità, sono decadute.
- Quello che residua deve essere ripartito per il 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020, compresi gli idonei (DD 498 del 21 aprile 2020). In caso di esaurimento della graduatoria del concorso straordinario, l’eventuale residuo confluisce nel contingente destinato al concorso ordinario. L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario. La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018
- Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).
Per i soli posti di sostegno:
- se, a livello di singola provincia, residuano ancora posti da assegnare, si scorrono le graduatorie GPS di I fascia + elenchi aggiuntivi e in subordine si attiva la procedura nazionale a chiamata (c.d. Mini Call veloce)

Si veda questo articolo per l’approfondimento e l’infografica sulla scuola dell’infanzia e primaria.
Per quanto riguarda la quota (50%) destinata alle procedure concorsuali i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:
- 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie, essendo scaduto il quinquennio di validità, sono decadute.
- Quello che resta andrà per il 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) + elenchi aggiuntivi.
- Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (20%) e concorso ordinario (20%). Per entrambe le procedure le graduatorie sono state integrate dei candidati idonei che potranno quindi aspirare alle assunzioni. In caso di incapienza di aspiranti nelle GM dello straordinario 2020 i posti destinati a tale procedura si aggiungono a quelli destinati alle GM dei concorsi ordinari. L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario. La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria.
- Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce.
Per i soli posti di sostegno:
- se, a livello di singola provincia, residuano ancora posti da assegnare, si scorrono le graduatorie GPS di I fascia + elenchi aggiuntivi e in subordine si attiva la procedura nazionale a chiamata (Call veloce)
Si veda questo articolo per l’approfondimento e l’infografica sulla scuola secondaria.

Testo Unico comparto scuola 297/1994
DM 59/2017
Legge 107/2015


