L’accettazione o la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la cancellazione da alcune graduatorie con regole diverse a seconda della graduatoria da cui si viene assunti e a seconda che si accetti la nomina o la si rifiuti. Di seguito vediamo le regole vigenti con riferimento ai seguenti tipi di graduatorie:
- GAE
- GM2016
- GM2018 (CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA)
- GM CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA\PRIMARIA
NOMINA IN RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
La nomina in ruolo da una graduatoria ad esaurimento (GAE) determina la decadenza e cancellazione da tutte le altre GAE in cui il docente risulta incluso. Non comporta invece la cancellazione dalle graduatorie di merito (es: GM2016, GM2018). Il docente sarà inoltre cancellato anche dalle graduatorie d’istituto di I fascia poiché queste sono direttamente collegate alla permanenza del candidato nelle graduatori ad esaurimento.
Nel caso in cui si ottenga nomina in ruolo su posto di sostegno si è depennati anche dal posto comune o classe di concorso in cui si è eventualmente presenti in GAE.
Ciò in base a quanto disposto dalla Nota del Direttore Generale del 11/3/2010 secondo cui:
il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia“.
Esempio: Tizio è iscritto nelle GM per la classe di concorso Y e per la classe di concorso X. Tizio, per entrambe le classi di concorso, è iscritto anche nelle GAE.
Se Tizio accetta ruolo dalle GAE per la classe di concorso Y, rimane nelle GM per entrambe le classi di concorso ma viene depennato dalle GAE per entrambe le classi di concorso. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla GM per entrambe le classi di concorso.
RINUNCIA AL RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
La rinuncia al ruolo da una graduatoria ad esaurimento (GAE) comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa GAE (e, nel caso di posto di sostegno, nella corrispondente graduatoria di posto comune). Inoltre il docente sarà cancellato anche dalla graduatoria di I fascia della classe di concorso per cui ha espresso la rinuncia.
Pertanto la rinuncia all’assunzione da GAE avrà effetto solo sulla relativa graduatoria mentre non si verrà cancellati per le altre classi di concorso né determinerà alcuna cancellazione dalle graduatorie di merito (GM).
ACCETTAZIONE DA CONCORSO 2016
Nel caso di accettazione di nomina in ruolo da graduatoria regionale di concorso 2016 si è cancellati dalla relativa graduatoria di merito mentre non si viene cancellati da altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti nonché dalle graduatorie d’istituto. L’immissione in ruolo determinerà inoltre la cancellazione da tutte le GAE della provincia in cui si è eventualmente inseriti.
Esempio: Tizio è iscritto nelle GM per la classe di concorso Y e per la classe di concorso X. Tizio, per entrambe le classi di concorso, è iscritto anche nelle GAE.
Se Tizio accetta ruolo dalla GM per la classe di concorso Y, rimane nelle GM per la classe di concorso X, ma viene cancellato per entrambe le classi dalle GAE. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla GM per la classe di concorso X.
RINUNCIA AL RUOLO DA CONCORSO 2016
Nel caso in cui, viceversa, si rinunci alla nomina in ruolo da graduatoria concorso 2016 si è depennati solo dalla predetta graduatoria e si conserva il diritto alla permanenza sia nelle altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti sia nelle GAE.
ACCETTAZIONE DA GM 2018 A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019\2020 (SCUOLA SECONDARIA)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 59/2017, in seguito alle modifiche apportate con la legge finanziaria 2019, il personale docente immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2019\2020, una volta ottenuta la conferma in ruolo, sarà cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella quale sia iscritto.
Pertanto l’accettazione comporterà (non subito ma all’atto della conferma in ruolo) la cancellazione da ogni altra graduatoria (GM2016, GM2018, GAE, graduatorie d’istituto).
RINUNCIA DA GM 2018 A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019\2020 (SCUOLA SECONDARIA)
La rinuncia alla nomina da GM2018 avrà come conseguenza il depennamento esclusivamente dalla specifica graduatoria mentre si conserva il diritto sia per altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti sia per le GAE.
ACCETTAZIONE DA GM CONCORSO STRAORDINARIO (INFANZIA E PRIMARIA)
L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-decies, del c.d. Decreto dignità, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento. L’immissione in ruolo da GM2018 straordinario non comporta invece la decadenza dalla GM 2016, non essendo queste citate dalla norma.
RINUNCIA DA GM CONCORSO STRAORDINARIO (INFANZIA E PRIMARIA)
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa graduatoria. Non vi saranno dunque altri depennamenti né su altre graduatorie di merito né su altre tipologie di graduatorie.