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Immissioni in ruolo 2026/27: si può accettare una seconda proposta nello stesso anno scolastico? Cosa prevedono le istruzioni operative

Un docente che ha già accettato una proposta di assunzione può accettarne una seconda, ritenuta più favorevole, riferita al medesimo anno scolastico?

La risposta è positiva. La possibilità è prevista espressamente dalle istruzioni operative contenute nell’Allegato A al Decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026. Accettando la nuova sede, il candidato rinuncia contestualmente alla precedente individuazione.

La disposizione principale: il punto B.9

La regola generale è contenuta nel punto B.9 dell’Allegato A.

La disposizione stabilisce che l’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta:

  • a tempo indeterminato;
  • oppure a tempo determinato finalizzata al ruolo;

su posto comune o di sostegno «consente di accettare […] ulteriori proposte di assunzione».

Il punto B.9 comprende sia l’ipotesi in cui la prima proposta sia a tempo indeterminato sia quella in cui si tratti di un contratto a tempo determinato finalizzato alla successiva immissione in ruolo come per esempio le nomine da GPS I fascia sostegno oppure le nomine finalizzate al ruolo di docenti non in possesso di abilitazione su quella specifica classe di concorso. 

Le ulteriori proposte che possono essere accettate sono:

  1. proposte di assunzione a tempo indeterminato;
  2. proposte a tempo determinato finalizzate al ruolo conferite ai sensi del DM n. 111/2024;
  3. proposte a tempo determinato finalizzate al ruolo previste dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2017;
  4. proposte previste dall’articolo 18-bis, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 59/2017.

La disposizione riguarda indifferentemente:

  • posto comune e posto di sostegno;
  • diverse classi di concorso;
  • diversi gradi di istruzione;
  • differenti procedure di reclutamento.

Il testo del punto B.9 non richiede, peraltro, che la seconda proposta riguardi necessariamente una diversa classe di concorso o tipologia di posto. La possibilità può quindi riguardare anche la stessa classe di concorso o la stessa tipologia di posto, qualora la nuova individuazione provenga da una diversa procedura o graduatoria.

Anche la scheda UIL Scuola sulle immissioni in ruolo 2026/2027 ricomprende tra le ipotesi compatibili le nomine su posto comune, sostegno, diverse classi di concorso e differenti procedure di reclutamento, anche per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Il punto A.7.2: come si accetta la seconda proposta

Il punto B.9 deve essere letto congiuntamente al punto A.7.2 delle istruzioni operative che disciplina concretamente il passaggio dalla prima alla seconda individuazione.

A.7.2 Qualora, conformemente a quanto riportato al punto B.9, il candidato che ha accettato la sede assegnata ai sensi del punto A.7.1 riceva un’ulteriore proposta di individuazione, può accettare la nuova sede con le medesime modalità sopra riportate, rinunciando contestualmente alla precedente individuazione.

Il punto A.7.2 prende in considerazione il candidato che:

  1. ha già accettato la sede scolastica precedentemente assegnata;
  2. riceve un’ulteriore proposta di individuazione;
  3. decide di accettare la nuova sede.

In questo caso, il candidato può accettare la nuova assegnazione con le medesime modalità telematiche previste per la prima, «rinunciando contestualmente alla precedente individuazione».

Il meccanismo è quindi sostitutivo:

  • la prima nomina rimane valida fino all’eventuale accettazione della seconda;
  • il semplice ricevimento di una nuova proposta non determina la perdita della prima;
  • con l’accettazione della seconda sede, la precedente individuazione viene contestualmente abbandonata;
  • non è possibile conservare entrambe le nomine né scegliere successivamente di ritornare alla prima.

Il punto A.7.2 conferma, inoltre, che la possibilità non è limitata al periodo precedente all’accettazione della prima sede. La norma disciplina espressamente il caso del candidato che abbia già accettato la prima assegnazione e riceva successivamente un’altra proposta.

Secondo l’interpretazione fornita nella citata scheda UIL Scuola, la nuova proposta può essere accettata anche quando la prima nomina sia già diventata efficace e il docente abbia assunto servizio.

I termini per accettare la sede: punto A.7

Il punto A.7 dell’Allegato A richiama l’articolo 399, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 297/1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025.

La disposizione riguarda:

  • i destinatari di un contratto a tempo indeterminato;
  • i destinatari di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2017;
  • i destinatari delle procedure previste dall’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del medesimo decreto.

La sede scolastica deve essere accettata espressamente:

  • entro cinque giorni dall’assegnazione;
  • in caso di assegnazione intervenuta dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

Il termine si applica anche alla seconda proposta. Il candidato che intende sostituire la precedente individuazione deve quindi accettare tempestivamente la nuova sede attraverso la procedura prevista.

La mancata accettazione entro il termine stabilito è considerata d’ufficio come rinuncia e comporta:

  • la decadenza dall’incarico conferito;
  • la cancellazione dalla graduatoria relativa all’insegnamento per il quale la proposta è stata formulata.

La base legislativa dell’obbligo di accettazione è consultabile nell’articolo 399 del D.Lgs. n. 297/1994.

Il punto A.7.1: accettazione esclusivamente telematica

Il successivo punto A.7.1 disciplina le modalità operative.

Il candidato deve dichiarare espressamente la volontà di accettare la sede utilizzando la specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo.

La funzione è raggiungibile:

  • dal collegamento contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione;
  • dal collegamento pubblicato dall’Ufficio scolastico competente nel relativo provvedimento.

In assenza dell’accettazione effettuata attraverso la procedura telematica prevista, il candidato viene considerato rinunciatario.

Le comunicazioni trasmesse con modalità differenti – ad esempio mediante e-mail o PEC – non sostituiscono l’accettazione attraverso l’apposita funzione e non vengono prese in considerazione.

Questa procedura deve essere nuovamente effettuata anche in caso di accettazione della seconda sede.

Il punto B.9.1: conseguenze della rinuncia

Il punto B.9.1 disciplina gli effetti della rinuncia a una proposta di assunzione.

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso dei nominati su posto di sostegno dalle graduatorie ad esaurimento, la cancellazione riguarda esclusivamente i relativi elenchi di sostegno.

La rinuncia determina la «cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria» per il posto o la classe di concorso interessati.

Pertanto, se il candidato ha già accettato una prima nomina e riceve una seconda proposta, possono verificarsi due situazioni.

Il candidato rinuncia alla seconda proposta

In questo caso:

  • conserva la prima nomina già accettata;
  • viene cancellato dalla specifica graduatoria dalla quale è derivata la seconda proposta;
  • non potrà beneficiare di ulteriori scorrimenti della stessa graduatoria.

La prima individuazione non viene meno per il solo fatto che il docente abbia ricevuto una nuova proposta.

Il candidato accetta la seconda proposta

In questo caso:

  • la nuova nomina sostituisce la precedente;
  • il candidato rinuncia contestualmente alla prima individuazione;
  • alla precedente individuazione si applicano le conseguenze previste dal punto B.9.1;
  • il docente non può successivamente chiedere di ripristinare la prima nomina.

La scelta della seconda sede deve quindi essere attentamente ponderata, perché comporta l’abbandono definitivo della precedente individuazione.

La particolarità delle GaE sostegno

Il punto B.9.1 contiene una precisazione per i candidati nominati su posto di sostegno dalle graduatorie ad esaurimento.

In questo caso, la cancellazione conseguente alla rinuncia riguarda esclusivamente il relativo elenco di sostegno. Il candidato conserva, pertanto, la propria posizione nella corrispondente graduatoria ad esaurimento di posto comune.

Esempio: il docente che rinuncia a una proposta su sostegno nella scuola primaria derivante dal relativo elenco GaE viene cancellato dall’elenco di sostegno, ma conserva la posizione nella GaE primaria di posto comune.

L’accettazione della sede e gli elenchi regionali

Il punto A.7 prevede un’importante conseguenza relativa agli elenchi regionali costituiti ai sensi del DM n. 68 del 22 aprile 2026.

L’accettazione della sede scolastica assegnata attraverso qualsiasi procedura comporta l’immediata cancellazione dagli elenchi regionali nei quali il candidato risulti inserito.

La cancellazione opera per tutte le classi di concorso e tipologie di posto presenti negli elenchi regionali.

Ne derivano due situazioni differenti.

Prima sede accettata da concorso, GaE o altra procedura

Il docente viene cancellato dagli elenchi regionali e non potrà successivamente ricevere una seconda proposta proveniente dagli elenchi regionali.

Prima sede accettata dagli elenchi regionali

Il docente non potrà ottenere altre proposte dagli elenchi regionali, ma potrà ancora ricevere e accettare una successiva proposta proveniente da un’altra graduatoria o procedura di reclutamento.

La particolarità degli elenchi regionali non costituisce quindi un divieto generale di accettare una seconda nomina: impedisce soltanto che la nuova proposta provenga dagli elenchi dai quali il candidato è stato cancellato.

Seconda proposta finalizzata al ruolo e supplenze ordinarie

Il punto A.7 stabilisce anche che l’accettazione della sede scolastica comporta:

  • l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
  • l’impossibilità di ottenere qualsiasi tipologia di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

Questa preclusione deve essere coordinata con il punto B.9.

Il docente che ha accettato la sede può ricevere e accettare:

  • una seconda proposta a tempo indeterminato;
  • un contratto a tempo determinato espressamente finalizzato al ruolo nelle fattispecie previste dal punto B.9.

Non può invece accettare:

  • una normale supplenza annuale al 31 agosto;
  • una supplenza fino al 30 giugno;
  • un’altra supplenza ordinaria conferita da GaE, GPS o graduatoria d’istituto.

La possibilità di cambiare nomina riguarda quindi esclusivamente le ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato o finalizzate al ruolo, non le normali supplenze.

Personale già di ruolo: rinuncia al precedente ruolo

Il punto A.7 disciplina anche il caso del personale già assunto a tempo indeterminato.

L’accettazione della nuova sede da parte del docente già di ruolo comporta, in linea generale, la rinuncia al precedente ruolo.

È prevista un’eccezione quando il docente già di ruolo accetta:

  • un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo come vincitore non abilitato di concorso su posto comune nella scuola secondaria;
  • oppure un contratto finalizzato al ruolo su sostegno nella fattispecie prevista dall’articolo 18-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2017.

In tali casi il docente di ruolo può conservare la precedente titolarità e accettare il nuovo contratto a tempo determinato avvalendosi dell’articolo 47 del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024.

La previsione del punto A.7 non può essere interpretata come un’autorizzazione generalizzata per tutti i docenti formalmente già assunti a tempo indeterminato. L’articolo 3, comma 4, del DM n. 136 del 10 luglio 2026 stabilisce, infatti, che i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Pertanto, la possibilità di mantenere la precedente titolarità e accettare un nuovo contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 47 del CCNL riguarda i docenti che:

  • abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e prova;
  • non siano tenuti a svolgerlo o ripeterlo nell’anno scolastico di riferimento.

Di conseguenza, il docente neoimmesso che debba ancora svolgere l’anno di prova, oppure che debba ripeterlo o completarlo perché rinviato o non valutato, non può avvalersi dell’articolo 47 per conservare il primo ruolo e accettare contemporaneamente un incarico a tempo determinato.

Una specifica limitazione riguarda, inoltre, i docenti assunti su posto di sostegno attraverso le procedure di cui ai decreti ministeriali n. 119/2023, n. 111/2024 e n. 58/2026. Per tali docenti il solo superamento del periodo di formazione e prova non è sufficiente: essi possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica presso la quale hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

Esempi applicativi 

Prima nomina sulla A-22 e seconda nomina sulla A-12

Il docente può accettare la seconda proposta. Con l’accettazione della nuova sede rinuncia contestualmente all’individuazione sulla A-22.

Prima nomina su posto comune e seconda su sostegno

La seconda proposta può essere accettata, perché il punto B.9 si applica sia al posto comune sia al sostegno.

Prima nomina da una graduatoria concorsuale e seconda da un’altra procedura per la stessa classe di concorso

La seconda proposta può essere accettata. Il punto B.9 non richiede che le due nomine riguardino classi di concorso differenti.

Seconda proposta non accettata

Il docente conserva la prima nomina, ma viene cancellato dalla specifica graduatoria dalla quale è derivata la seconda proposta.

Prima sede accettata da concorso e successiva possibile nomina dagli elenchi regionali

La seconda proposta dagli elenchi regionali non può intervenire, perché l’accettazione della prima sede ha già determinato la cancellazione immediata da tali elenchi.

Conclusioni

I punti B.9 e A.7.2 dell’Allegato A al DM n. 136/2026 consentono espressamente di accettare una seconda proposta di assunzione riferita al medesimo anno scolastico, anche quando il candidato abbia già accettato la prima sede.

Il principio può essere così sintetizzato:

  • la prima accettazione non impedisce una successiva proposta finalizzata al ruolo;
  • la seconda nomina non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce;
  • l’accettazione della nuova sede comporta la contestuale rinuncia alla precedente individuazione;
  • la rinuncia produce la cancellazione dalla relativa e specifica graduatoria;
  • l’accettazione deve avvenire esclusivamente attraverso la funzione telematica e nei termini previsti;
  • resta ferma la disciplina speciale relativa agli elenchi regionali;
  • non è possibile sostituire il ruolo con una normale supplenza.

La possibilità riguarda esclusivamente proposte riferite al medesimo anno scolastico. Per gli anni successivi occorre invece considerare che, con la conferma in ruolo, si determinerà la conseguente cancellazione dalle altre graduatorie prevista dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2017.

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