É stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del merito il decreto sulle assunzioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2023/24, con relativi allegati.
Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2023/24, è pari a n. 50.807 posti, come ripartiti nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
In considerazione dell’esigenza di attivare con la massima tempestività le procedure autorizzatorie per l’emanazione dei bandi concorsuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, il contingente di nomine in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato determinato sulla base della proiezione del numero massimo di docenti assumibili con riferimento alle procedure di reclutamento esistenti, quantificato in 50.807 unità.

I dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali provvederanno a ripartire il contingente assegnato – che costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabile da parte di ciascun Ufficio Scolastico Regionale – tra le diverse classi di concorso e tipologie di posto, in relazione alla presenza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti vacanti e disponibili risultanti in esito alle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2023/2024.
Le immissioni in ruolo sono effettuate sulla base delle istruzioni operative contenute nell’allegato A.
DISPONIBILITÀ
All’atto della convocazione degli aspiranti attraverso il sistema informativo per la scelta della provincia/classe di concorso, gli Uffici pubblicano i posti vacanti utili per le assunzioni e il relativo contingente assunzionale per ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto.
RIPARTIZIONE FRA GRADUATORIE
Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.
Per quanto riguarda la quota (50%) destinata alle procedure concorsuali i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:
- 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie, essendo scaduto il quinquennio di validità, sono decadute.
- Quello che residua deve essere ripartito per il 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020, compresi gli idonei (DD 498 del 21 aprile 2020). In caso di esaurimento della graduatoria del concorso straordinario, l’eventuale residuo confluisce nel contingente destinato al concorso ordinario. L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario. La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018
- Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce (articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126).
Per i soli posti di sostegno:
- se, a livello di singola provincia, residuano ancora posti da assegnare, si scorrono le graduatorie GPS di I fascia + elenchi aggiuntivi e in subordine si attiva la procedura nazionale a chiamata (c.d. Mini Call veloce)
Si veda questo articolo per l’approfondimento e l’infografica sulla scuola dell’infanzia e primaria.
Per quanto riguarda la quota (50%) destinata alle procedure concorsuali i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:
- 100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie, essendo scaduto il quinquennio di validità, sono decadute.
- Quello che resta andrà per il 60% al concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) + elenchi aggiuntivi.
- Il restante 40% sarà suddiviso tra concorso straordinario 2020 (20%) e concorso ordinario (20%). Per entrambe le procedure le graduatorie sono state integrate dei candidati idonei che potranno quindi aspirare alle assunzioni. In caso di incapienza di aspiranti nelle GM dello straordinario 2020 i posti destinati a tale procedura si aggiungono a quelli destinati alle GM dei concorsi ordinari. L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario. La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria.
- Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call-veloce.
Per i soli posti di sostegno:
- se, a livello di singola provincia, residuano ancora posti da assegnare, si scorrono le graduatorie GPS di I fascia + elenchi aggiuntivi e in subordine si attiva la procedura nazionale a chiamata (Call veloce)
Si veda questo articolo per l’approfondimento e l’infografica sulla scuola secondaria.
TITOLI DI RISERVA
Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
PERSONALE NOMINATO DOPO IL 31 AGOSTO
Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo (1 settembre 2024), fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina (1 settembre 2023).
A tali soggetti viene assegnata la provincia di titolarità ma non la sede di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova nell’anno scolastico 2023/2024.
ESUBERI E COMPENSAZIONI
Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione.
Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.


