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Immissioni in ruolo 2021/22: informativa sul contingente, istruzioni operative e immissioni in ruolo da GPS I fascia

Sì è svolta ieri l’informativa tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’istruzione sul contingente delle immissioni in ruolo.

CONTINGENTE E SEDI DISPONIBILI
Il contingente conta complessivamente 112.473 possibili assunzioni sui posti che risultano al netto degli esuberi, che come di consueto il MEF impone di sottrarre dalle disponibilità complessive. Nell’informativa sono stati consegnati i contingenti suddivisi su base regionale e provinciale. Ora gli USR pubblicheranno le sedi disponibili in maniera da procedere con le operazioni di attribuzione della provincia, e quindi con la scelta delle scuole.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Il Ministero ci ha presentato la bozza dell’Allegato A, che contiene importanti indicazioni in merito alle operazioni delle assunzioni a TI. Innanzitutto ci sarà la consueta suddivisione dei posti tra GAE 50% e concorsi 50%.

Per quanto riguarda la quota (50%) destinata alle procedure concorsuali i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:

Infanzia\Primaria
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;

ATTENZIONE: a tal fine è utile ricordare che, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il periodo di validità delle graduatorie, la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata inizialmente di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto per gli idonei le graduatorie sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022.

b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G.1546): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento. Si può attingere da tali graduatorie fino al 100% dei posti residui.;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73). Sono fatti salvi, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola della infanzia e primaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498/2020). Questo significa che, prima delle immissioni in ruolo da GPS, verranno accantonati i posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria che si deve ancora svolgere.

In sostanza il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario.

Scuola secondaria di I e II grado
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;

ATTENZIONE: a tal fine è utile ricordare che, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il periodo di validità delle graduatorie, la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata inizialmente di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto per gli idonei le graduatorie sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022.

b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G. 85): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento. Si può attingere da tali graduatorie fino al 100% dei posti residui.;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.G. 510): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza dia spiranti, si scorrono le graduatorie del concorso straordinario 2020 fino al loro esaurimento.

ATTENZIONE: L’art. 1 comma 4 della Legge 159/2019 ha previsto che, completata l’immissione in ruolo, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, il 50% dei posti è destinato al concorso straordinario 2020 e l’altro 50% al concorso ordinario 2020.

Pertanto:

  • Per le classi di concorso STEM (A020, A026, A027, A028, A041) le disponibilità sono ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario STEM. L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.
  • Per le altre classi di concorso, l’amministrazione ha fatto sapere che poiché i concorsi ordinari 2020 non sono stati ancora avviati non si procederà all’accantonamento dei posti per permettere l’immissione in ruolo quest’anno di un numero maggiore di docenti già presenti nelle GM dello straordinario pubblicate e utili, per poi effettuare un recupero dei posti assegnati in eccesso direttamente nelle immissioni in ruolo 2022, anno in cui si aspetta di avere già graduatorie di merito utili dopo l’effettivo svolgimento dei concorsi ordinari. In sostanza si potrà attingere fino al 100% dei posti dalle GM del concorso straordinario per poi andare in compensazione l’anno successivo.

e) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dal concorso straordinario 2020 e, relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 dalla graduatoria STEM, per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73), fatti salvi, , ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola secondaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 499/2020). (provvedimento quest’ultimo che critichiamo perché si crea precariato e si lasciano posti “sospesi”).

In sostanza il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario (compreso lo STEM).

ASSUNZIONI DA GPS I FASCIA
Durante l’incontro sono stati anticipati i contenuti del Decreto del Ministro che regolamenterà le assunzioni da I fascia GPS. Sarà attivata una procedura informatizzata ad hoc su POLIS, attraverso la quale coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge di conversione del DL 73 (il cui voto finale in Senato è previsto entro la settimana) produrranno domanda nella provincia di inclusione in GPS, indicando le sedi in ordine di preferenza.

A oggi sono coinvolti i docenti che:

a) sono iscritti nella 1 fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi 

b) sono iscritti nella 1 fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi e hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l’a.s. 2020/21 negli ultimi 10 anni (oltre l’anno in corso).

I docenti interessati dovranno presentare istanza su POLIS. Coloro che saranno individuati seguiranno questo percorso:

  • contratto a tempo determinato su posto vacante (31 agosto). Infatti per il primo anno l’assunzione sarà a tempo determinato e avrà precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di conferimento delle supplenze.
  • percorso di formazione e prova (DM 850/2015). Durante l’anno scolastico 2021/2022 gli assunti da GPS svolgeranno il periodo di prova.
  • prova disciplinare con commissione esterna alla scuola (in aggiunta al colloquio finale previsto con il comitato di valutazione), cui si accede dopo valutazione positiva del percorso di formazione e prova
  • in caso di valutazione positiva assunzione a TI, retrodatazione giuridica al 1/9/2021, conferma nella medesima scuola.
  • in caso di valutazione negativa percorso formazione e prova, il percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della prova disciplinare, decadenza dalla procedura e impossibilità di trasformazione del contratto a TI.
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